Cuoio, pelle e pelliccia, accolte le richieste di Federmoda | Confcommercio

Cuoio, pelle e pelliccia, accolte le richieste di Federmoda

E’ stato appena pubblicato il decreto legislativo che contiene "Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria", che ha accolto tutte le istanze avanzate da Federazione Moda Italia – Confcommercio, spostando finalmente la responsabilità su chi effettivamente etichetta i prodotti: dal commerciante al produttore della merce in vendita.
mercoledì 15 Luglio 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il decreto legislativo vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.

Tra le condotte che saranno punite sono ricomprese la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, prevedendo sanzioni per chi effettivamente etichetta i prodotti (produttori/importatori) che vanno da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 20.000 euro.

Ai commercianti è lasciata la sola verifica della presenza dell’etichetta e della corrispondenza delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura.
In caso di violazione, il distributore sarà assoggettato ad una sanzione da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

Il decreto entra in vigore il 23 ottobre 2020.

Altra richiesta di Federazione Moda Italia, che è stata accolta, riguarda la possibilità di smaltire le scorte.
Il decreto infatti prevede: “I materiali ed i manufatti di cui all’articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell’esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Sarà possibile la vendita di prodotti in magazzino fino all’esaurimento delle scorte entro e non oltre il 22 ottobre 2022.