Trasparenza, pubblicazione contributi pubblici entro il 30 giugno | Confcommercio

Trasparenza, pubblicazione contributi pubblici entro il 30 giugno

Il 30 giugno prossimo scade il termine ultimo per l’adempimento agli obblighi di trasparenza per associazioni, fondazioni e Onlus, nonché cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (di cui al d.lgs n.286/1998) e imprese che abbiano ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 euro nell'esercizio finanziario precedente.

CONFCOMMERCIO UMBRIA OFFRE GRATUITAMENTE AGLI ASSOCIATI, CHE NON ABBIANO UN PROPRIO SITO, UN SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE IN QUESTA AREA DEL PROPRIO PORTALE.
INFO: Area comunicazione, tel. 075.506711, redazione@confcommercio.umbria.it
lunedì 22 Giugno 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il limite dei 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione.

SOGGETTI TENUTI ALL’OBBLIGO

  • Associazioni, Onlus e fondazioni nonché cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
  • Imprese

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Associazioni, Onlus e fondazioni nonché cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri: entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno sul proprio sito internet o analogo portale digitale.

Imprese:

  • i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e in quella dell’eventuale bilancio consolidato. In questo caso i tempi di pubblicazione seguono quelli di approvazione dei bilanci annuali;
  • i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è prevista una modalità semplificata di adempimento.
La registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo infatti degli obblighi di pubblicazione in esame, purché venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto dell’obbligo di pubblicazione nel’’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa di bilancio oppure, laddove l’impresa beneficiaria non sia tenuta alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Regime sanzionatorio
A partire dal 1° gennaio 2020, in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’Amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, l’Amministrazione vigilante o competente per materia.