Emergenza coronavirus, le attività aperte e quelle chiuse: facciamo chiarezza! | Confcommercio

Emergenza coronavirus, le attività aperte e quelle chiuse: facciamo chiarezza!

In molti si rivolgono agli uffici Confcommercio per avere chiarimenti su quali attività devono restare chiuse e quali aperte, dopo l’ultimo decreto finalizzato a contenere il diffondersi del coronavirus.
martedì 24 Marzo 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Per una più facile consultazione, abbiano provveduto a riordinare in un unico documento l’elenco delle attività che possono rimanere aperte, con i relativi codici ateco.

Le attività non ricomprese nell’elenco sono sospese fino al 3 aprile 2020, come disposto dall’ultimo Dpcm del 22 marzo 2020.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto del 26 marzo completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. 


  Elenco delle attività che possono stare aperte

Possono essere svolte tutte le attività elencate nell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 nonché tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 al DPCM dell’11 marzo.
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo”.
Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo, l’art. 2 del DPCM del 22 marzo dichiara che le disposizioni del presente decreto “si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell’11 marzo 2020, nonché a quelle dell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.”
Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell’11 marzo possono quindi continuare ad operare.

E’ invece mutata la disciplina per il commercio all’ingrosso. E’ ammesso solo per le attività indicate nell’allegato.

Il DPCM 22 marzo consente comunque la prosecuzione delle “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nel DPCM del 22 marzo, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali” di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Per poter proseguire l’attività funzionale ad altre filiere è necessario inviare una comunicazione al Prefetto della provincia in cui essa è ubicata, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite.
Scarica di modelli di comunicazione.

 PG – Modello Comunicazione – Lettere d) e g) DPCM 22 MARZO 2020

 TR – Modello Comunicazione – Lettere d) e g) DPCM 22 MARZO 2020

  PG – Modello richiesta Autorizzazione Lettera h) DPCM 22 MARZO 2020

 TR – Modello richiesta Autorizzazione Lettera h) DPCM 22 MARZO 2020

Una volta effettuata la comunicazione, l’attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti. Sarà eventualmente il Prefetto a disporne la sospensione con un successivo provvedimento.

Per la provincia di Perugia l’indirizzo a cui inviare la documentazione è protocollo.prefpg@pec.interno.it e, in seconda battuta, prefettura.perugia@interno.it
Per la provincia di Terni, l’indirizzo è protocollo.preftr@pec.interno.it.