Coronavirus, le prime misure fiscali
INFO: Responsabile Fiscale Seac Confcommercio - Nicoletta Censi - Tel. 075.506711- n.censi@confcommercio.umbria.it
L’articolo 1 del decreto ha disposto l’entrata in vigore anticipata di un anno, vale a dire a partire da 1° gennaio 2020, dei nuovi termini per la presentazione del Modello 730 e della CU e l’invio dei dati necessari per la predisposizione della dichiarazione precompilata, già previsti dal collegato fiscale.
Per l’anno 2020 sono quindi fissate le seguenti scadenze:
- 31 marzo per la consegna da parte del sostituto d’imposta della Certificazione Unica al lavoratore/pensionato e la trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate;
- 31 marzo per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dal contribuente al fine della predisposizione del Mod. 730 precompilato (per l’anno 2020, il termine previsto era il 28 febbraio);
- 5 maggio per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente (per il 2020, la scadenza ordinaria sarebbe stata il 30 aprile);
- 30 settembre (e non più 23 luglio) per la presentazione del Mod. 730 tramite sostituto d’imposta o CAF/professionista abilitato, o in via telematica in caso di dichiarazione precompilata.
La rimodulazione dei termini comporta che le operazioni di conguaglio acquisiscano un termine mobile, sia in caso di conguaglio d’imposta a credito sia a debito.
L’articolo 8 del medesimo decreto ha inoltre disposto la sospensione, per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia, dal 2/03/2020 e fino al 30/04/2020 dei termini relativi a:
- versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente), 24 (ritenute sui redditi assimilati al lavoro dipendente) e 29 (ritenute sui compensi corrisposti dallo Stato) del DPR 600/1973, che gli stessi operano come sostituti d’imposta; tutte le altre ritenute devono essere dunque regolarmente versate ( ad esempio i codici tributo 1040)
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020; i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del decreto, non danno luogo al rimborso.
Dalla formulazione letterale della norma, ed in attesa dei chiarimenti in via interpretativa, la sospensione sembra riguardare, al momento attuale, solo le attività contraddistinte dai codici ATECO 55, 79.1, 79.9.
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