Benzinai che fanno autoriparazione e cambio pneumatici, le regole da seguire | Confcommercio

Benzinai che fanno autoriparazione e cambio pneumatici, le regole da seguire

Gli impianti di carburante dove viene proposto il servizio di cambio/riparazione di pneumatici rientrano nella definizione di attività di autoriparazione, e sono quindi soggetti alla relativa disciplina. Devono quindi iscriversi in Camera di commercio all'elenco specifico degli autoriparatori e nominare un Responsabile Tecnico.

INFO: Servizio Ambiente Seac-Confcommercio Umbria, tel. 075.506711, a.calisti@confcommercio.umbria.it
lunedì 22 Luglio 2019 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

La legge 122/1992  (e successive modifiche) che disciplina l’attività di autoriparazione, stabilisce che rientrano nella definizione gli operatori che si occupano di:

  • attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose;
  • tutti gli interventi di sostituzione (es: pneumatici ), modificazione e ripristino di qualsiasi componente effettuati su veicoli e complessi di veicoli a motore circolanti su strada, nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi.

Rientrano dunque nella definizione di attività di autoriparazione anche gli impianti di carburante ove viene proposto il servizio di cambio/riparazione di pneumatici.

Le imprese che esercitano attività di autoriparazione designano un RESPONSABILE TECNICO per ciascuna unità operativa; in linea generale non è ammessa la designazione dello stesso responsabile tecnico per più unità operative.

Le imprese artigiane (ai sensi dell’art. 2 della L.443/85) possono individuare il responsabile tecnico per le ditte individuali esclusivamente nella persona del titolare, per le società nella persona di un socio partecipante alle lavorazioni e iscritto nei relativi elenchi assistenziali e previdenziali.

CHI NON VI RIENTRA:
Nella classificazione di impresa di autoriprazione, e  quindi nella relativa disciplina ed adempimenti, NON RIENTRANO: 
 
·         Attività di lavaggio
·         Rifornimento carburante
·         Sostituzione dei filtri aria, filtri olio, olio ed altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento
·         Interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione
che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela, dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

NELL’ALLEGATO I DETTAGLI SU: 

  • Caratteristiche Responsabile Tecnico
  • Sanzioni

 DISCIPLINA ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE 

INFO: Servizio Ambiente Seac-Confcommercio Umbria, tel. 075.506711, a.calisti@confcommercio.umbria.it

Allegati
 DISCIPLINA ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE 
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