Decreto Sbloccantieri: importanti misure per la zona del sisma | Confcommercio

Decreto Sbloccantieri: importanti misure per la zona del sisma

Le misure riguardano l'estensione dei benefici Zona Franca Urbana ai professionisti, il differimento del termine per adempimenti fiscali e contributivi, l'esenzione di alcune imposte locali
INFO: Area Normative Confcommercio Umbria, tel. 075.506711 m.martini@confcommercio.umbria.it.
mercoledì 26 Giugno 2019 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Estensione dei benefici Zona Franca Urbana ai professionisti

L’articolo 22-bis, estende ai professionisti i benefici della zona franca urbana istituita con decreto legge 50/2017 nei comuni delle regioni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016.

In particolare si prevede l’estensione ai professionisti già in attività e a quelli che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019 delle agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dalle imposte municipali proprie per gli immobili e dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali) che il decreto 50/2017 aveva previsto per le sole imprese.
Le esenzioni sono concesse per gli anni 2019 e 2020.

Le Zone franche urbane riguardano, in Umbria, i Comuni di Arrone (TR), Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Ferentillo (TR), Montefranco (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR), Preci (PG), Sant’Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Spoleto (PG), Vallo di Nera (PG).

Differimento del termine per adempimenti fiscali e contributivi

Viene previsto il differimento dal 1° giugno al 15 ottobre 2019 del termine:

  • per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 11 dell’art. 48 del D.L. n. 189/2016);
  • per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici.

Con riferimento sia agli adempimenti tributari sia a quelli contributivi, le norme dispongono il pagamento entro il 15 ottobre 2019. Il pagamento può avvenire anche in forma rateale per un massimo di 120 rate mensili di pari importo, sempreché i soggetti interessati versino l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il termine del 15 ottobre 2019.

Esenzione di alcune imposte locali

Non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020:
– l’imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita’ commerciali e di produzione di beni o servizi;
– la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.