Divieto prodotti in plastica dal 2021, cosa devono sapere le imprese
Ecco i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative, che non si potranno più commercializzare:
· posate,
· piatti,
· bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico
· cannucce,
· mescolatori per bevande
· aste dei palloncini
· prodotti di plastica oxodegradabile (plastiche alle quali vengono aggiunti, nel processo produttivo, additivi per accelerarne la frammentazione in frazioni minuscole per effetto della radiazione ultravioletta)
· contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso
La commercializzazione di contenitori per bevande in plastica monouso, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, saranno ammessi, solo se i tappi e i coperchi resteranno attaccati al contenitore.
Non è previsto un divieto alla commercializzazione dei bicchieri in plastica monouso tenitore.
ATTENZIONE! Dopo l’entrata in vigore delle nuoe norme, non è prevista la possibilità di smaltire eventuali scorte di questi prodotti, per cui attenzione a non accumularle.
Per i prodotti in plastica per i quali, invece, non esistono alternative, gli Stati membri dovranno mettere a punto piani nazionali, con misure dettagliate, per ridurre significativamente il loro utilizzo, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della Direttiva.
I PRODUTTORI saranno chiamati a un obbligo di etichettatura chiara e standardizzata su alcuni prodotti, che dovrà contenere informazioni utili per capire come dovranno essere smaltiti, il loro impatto negativo sull’ambiente e la presenza di plastica. Questa prescrizione si applicherà a:
· assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
· salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale o per uso domestico e industriale;
· palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
· sigarette con filtri di plastica.
I produttori, secondo il principio della “responsabilità estesa”, saranno inoltre chiamati a contribuire per coprire i costi di gestione e bonifica, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione, per una serie di prodotti:
· contenitori per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
· pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
· contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi;
· prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
· salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale o per uso domestico e industriale;
· palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
· sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1quater, della direttiva 94/62/CE (borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron). A livello nazionale la commercializzazione di tale prodotto è già vietata dal Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L 20 giugno 2017 n. 91
Info: Sportello Ambiente Seac srl Confcommercio Umbria, dott.ssa Amanda Calisti, tel 075 506711 – Diretto 075 5067146, a.calisti@confcommercio.umbria.it; ambiente@confcommercio.umbria.it
Condividi