Imballaggi, procedura agevolata per chi regolarizza l'iscrizione al Conai | Confcommercio

Imballaggi, procedura agevolata per chi regolarizza l’iscrizione al Conai

Il Conai-Consorzio nazionale imballaggi, ha introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente adeguino la propria iscrizione e non ostacolino la determinazione del contributo ambientale dovuto nei tempi previsti dalle attuali disposizioni consortili.
Info: Servizio Ambiente Seac Confcommercio Umbria, Amanda Calisti, tel. 075.506711, ambiente@confcommercio.umbria.it
mercoledì 27 Marzo 2019 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Questa “regolizzazione spontanea” porta all’azienda i seguenti vantaggi: 

l’accertamento è limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell’autodenuncia (vale a dire gli ultimi 5 anni chiusi oltre a quello in corso), sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell’art. 11 del Regolamento consortile;

–  la possibilità di rateizzare le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi.

Restano altresì fermi sia il termine per l’invio delle dichiarazioni dopo l’autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del Conai.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del Conai al Contributo ambientale Conai dovuto dall’impresa nell’ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

–   invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al Conai riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;

–  regolare pagamento delle somme dovute al Conai a qualunque titolo.

Questa procedura agevolata può essere applicata anche alle aziende sottoposte a controlli (di cui all’art. 11 del Regolamento consortile), previa accettazione dei risultati degli stessi controlli senza riserve e contestazioni e fatte salve:

–  le altre condizioni innanzi indicate per l’autodenuncia (come la rateizzazione e il pagamento delle somme dovute);

–  l’applicazione della sanzione, commisurata però alle sole somme accertate con il limite temporale suddetto.