CONAI, cos’è il Consorzio Nazionale Imballaggi e quali imprese devono iscriversi
In base alla normativa in materia tutti i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono obbligati ad iscriversi al CONAI entro 30 giorni dell’inizio dell’attività riferita agli imballaggi (tale obbligo, ricordiamo è una tantum e sussiste dal 1990).
Per produttori si intendono: produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati ad imballaggi, produttori di imballaggi vuoti, importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Per utilizzatori si intendono: acquirenti – riempitori di imballaggi vuoti, importatori di “imballaggi pieni” (ovvero di merci imballate), autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), commercianti di imballaggi pieni (acquirenti
imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuare alcuna trasformazione).
Insomma, tutti gli utilizzatori di imballaggi e, quindi, commercianti al dettaglio e all’ingrosso, panifici, macellerie, gelaterie, bar, pub, ristoranti, osterie, pizzerie ed in generale tutte le imprese che acquistano e rivendono merce imballata hanno l’obbligo di iscrizione al CONAI.
Il costo di adesione è di 5,16 euro una tantum più una quota variabile nel caso si superino i 500mila euro di ricavi dalle vendite.
Le imprese una volta iscrittesi al CONAI dovranno indicare in fattura la dicitura “Contributo CONAI assolto” .
L’azienda dovrà comunicare inoltre al Consorzio, con l’apposita modulistica, tutte le variazioni intervenute dopo l’iscrizione (variazione denominazione, forma giuridica, cessazione attività. ecc…).
Se le imprese importano merce imballata o imballaggi vuoti, e quindi ricevono fatture di acquisto da un fornitore estero (UE ed EXTRA UE), dovranno anche presentare al CONAI una dichiarazione periodica che, a seconda del fatturato legato all’importazione, potrà essere annuale, trimestrale o mensile.
Le imprese che in riferimento all’anno precedente hanno dichiarato un Contributo Ambientale Conai inferiore alla soglia di esenzione, dovranno utilizzare la dicitura “Contributo CONAI assolto ove dovuto”.
SANZIONI
In base all’articolo 261 del Codice Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) i produttori e gli utilizzatori che non adempiono agli obblighi di adesione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
INFO
Servizio Rifiuti e Ambiente Seac-Confcommercio Umbria
Amanda Calisti
tel. 075.506711, fax 075.5067177, cel. 338-6142921
a.calisti@confcommercio.umbria.it
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