Gas fluorurati, entro il 31 maggio la dichiarazione annuale
Gli operatori interessati alla dichiarazione F-gas (gas fluorurati), ovvero quelli aventi applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 o più kg di gas fluorurati a effetto serra, dovranno dunque entro il prossimo 31 maggio trasmettere all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), le annuali informazioni relative alle quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati (secondo quanto richiesto dall’Art. 16 del DPR n. 43/2012).
COME VERIFICARE SE L’APPARECCHIO CONTIEN GAS FLUORURATI
Il modo più semplice per verificare se un’ apparecchiatura contiene gas fluorurati è controllare l’etichetta affissa all’apparecchiatura o sull’impianto.
Le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché gli impianti di protezione antincendio contenenti gas fluorurati, immessi in commercio nell’UE dopo il 1 aprile 2008 devono riportare un’etichetta con il testo “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati da protocollo di Kyoto”, e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas fluorurato contenuto.
In caso di apparecchiature o impianti immessi in commercio prima del 1 aprile 2008, l’etichetta potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie all’identificazione del tipo e della quantità di gas refrigerante e/o estinguente. In tal caso sarà necessario rivolgersi al fornitore, al produttore o all’impresa di assistenza dell’apparecchiatura o dell’impianto in questione.
TRASMISSIONE DATI IN CASO DI DELEGA A SOGGETTO TERZO DEL CONTROLLO APPARECCHIATURE: A CHI SPETTA
Se – come accade nella maggior parte dei casi – le aziende delegano ad una terza persona o ad una Società il controllo dell’ apparecchiatura o dell’impianto presente (di solito l’installatore stesso), la trasmissione dei dati spetta al delegato.
Si raccomanda dunque alle aziende di accertarsi che la persona da loro delegata si preoccupi entro i tempi stabiliti di trasmettere i dati relativi all’emissione dei gas fluorurati prodotti dalle apparecchiature o impianti presenti nelle loro strutture.
Da sottolineare che (DLgs 5 marzo 2013, n. 26) sono previste sanzioni amministrative da mille a diecimila euro per gli operatori che non ottemperano agli obblighi di trasmissione delle informazioni o trasmettano informazioni inesatte o non conformi alle disposizioni.
L’inserimento e la trasmissione dei dati deve avvenire esclusivamente online tramite il sito internet predisposto da ISPR.
Info e assistenza su questo argomento e su tutte le tematiche attinenti alla gestione dei rifiuti e temi ambientali: Servizio Rifiuti e Ambiente Seac-Confcommercio Umbria, Amanda Calisti, tel. 075.506711, a.calisti@confcommercio.umbria.it.
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