Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nuovi obblighi e nuove sanzioni
La conversione in legge del decreto legge 146 del 21.10.2021 rafforza gli adempimenti già previsti nel Testo unico 81/2008 su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, implementando obblighi, sanzioni e le competenze degli organi di vigilanza.
TRE PRIORITA’ PER TUTTE LE IMPRESE
1 – DOCUMENTAZIONE IN AZIENDA
I documenti relativi alla sicurezza – Documento Valutazione Rischi DVR, piano di emergenza, ecc. – devono essere presenti in azienda e, nel caso di più unità operative, nelle singole sedi.
Il DVR deve essere stato redatto e avere data certa. In caso di visita ispettiva, se i documenti citati non sono presenti in azienda entro le 12 del giorno seguente l’ispezione, devono essere consegnati all’organo di vigilanza riportando data certa antecedente alla visita ispettiva.
Le sanzioni sono pesantissime, compresa la sospensione immediata dell’attività.
2 – OBBLIGO DI FORMAZIONE
L’obbligo di formazione non è più procrastinabile e rimandabile. La Formazione deve essere fatta seguendo le indicazioni normative. Deve essere una formazione efficace per la crescita delle competenze in materia dei lavoratori e non con il solo fine di avere un attestato.
In caso di mancanza di formazione (e di addestramento in alcuni casi, tipo movimentazione carichi, utilizzo di attrezzature da lavoro, ecc.) è prevista, oltre la sanzione pecuniaria, la sospensione dell’attività lavorativa.
3 – OBBLIGO DEL PREPOSTO
Ricorda: tutte le attività con più di un dipendente devono nominare il preposto alla sicurezza e formarlo adeguatamente.
COSA PREVEDE LA NUOVA NORMATIVA
La nuova normativa intende innalzare i livelli di guardia e di controllo sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro accrescendo la consapevolezza e partecipazione di tutti gli attori, con una attenzione particolare alla formazione e all’addestramento, implementando e inasprendo il sistema sanzionatorio.
Confcommercio ha sollevato perplessità e chiesto chiarimenti rispetto ad alcune novità introdotte: in particolare, la mancanza di un periodo di transitorietà della norma e l’obbligo della nomina del preposto per tutte le imprese, di difficile attuazione nelle piccolissime aziende. Non appena questi chiarimenti arriveranno saranno comunicati.
Nel dettaglio, le principali novità introdotte.
Potenziamento del ruolo dell’Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato del lavoro ora ha potere di vigilanza in tutti i settori produttivi e non più limitatamente al comparto dell’edilizia. Oltre a ASL, Vigili del Fuoco in materia di prevenzione Incendi, Carabinieri – NAS, anche l’Ispettorato ha ora pieni poteri di vigilanza e sanzionatori. Le azioni di vigilanza dei vari organi dovranno coordinarsi seguendo le indicazioni della programmazione definita dai Comitati Regionali di Coordinamento, di cui è membro attivo anche Confcommercio. La rete degli ispettori è potenziata, prevedendo la norma l’assunzione di oltre 1.000 nuovi ispettori.
Sospensione attività lavorative
Per contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, è previsto che, a differenza di prima, non è più necessario la reiterazione della violazione: il provvedimento della sospensione delle attività lavorative viene adottato non più discrezionalmente, ma scatta nel momento in cui la violazione è riscontrata.
Tra le violazioni che determinano la sospensione dell’attività e delle sanzioni aggiuntive, a titolo di esempio:
- mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – sanzione aggiuntiva € 2.500;
- mancata elaborazione del piano di emergenza – sanzione aggiuntiva € 2.500;
- mancata Formazione e addestramento – sanzione aggiuntiva € 300 a lavoratore;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile – sanzione aggiuntiva €3.000;
- mancata elabora del piano operativo di sicurezza (POS) – sanzione aggiuntiva € 3.000;
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – sanzione aggiuntiva €3.000;
- mancata fornitura dei dispositivi individuali contro le cadute dall’alto; mancata protezione verso il vuoto – sanzione aggiuntiva € 300 a lavoratore.
Sospensione per lavoratori irregolari
Ridotta al 10% la quota di lavoratori irregolari che fa scattare il provvedimento di sospensione, quota che va calcolata sul totale dei lavoratori presenti al momento dell’accesso ispettivo.
E’ considerato lavoro irregolare anche la mancata comunicazione da parte del committente relativa all’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali.
Obbligo di nomina e formazione del Preposto alla sicurezza
Introdotto l’obbligo di individuare e nominare il o i preposti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza, ruolo già previsto e disciplinato all’interno del D.L. 81/2008 e ampiamente rafforzato dalle novità introdotte.
Il preposto va individuato in tutte quelle figure aziendali che, anche di fatto, per esperienza, capacità, professionalità, incarichi e ruoli sovraintendono e vigilano sul lavoro di altri lavoratori (capo servizio, capi reparto, capo negozio, capo squadra, capo ufficio, ecc…).
Il preposto deve ricevere idonea formazione e i relativi aggiornamenti dovranno avvenire esclusivamente in presenza con aggiornamenti biennali e non quinquennali.
La nomina deve essere formalizzata con un documento scritto.
La mancata nomina prevede come sanzione l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro, mentre la mancata formazione del preposto prevede come sanzione l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
La normativa ridefinisce il ruolo del preposto che sovraintende e vigila sull’osservanza dei lavoratori agli obblighi di legge e disposizioni aziendali, sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC), intervenendo per modificare i comportamenti dei lavoratori e fornendo le necessarie informazioni di sicurezza e, in caso di persistenza all’inosservanza, interrompe l’attività dei lavoratori informandone i superiori.
Il preposto interviene anche qualora riscontri deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro e in ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, interrompendo, se necessario temporaneamente l’attività e comunque segnalando tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità.
Contratti d’appalto
Introdotto, in caso di contratti di appalto, l’obbligo per il datore di lavoro appaltatore di comunicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Formazione
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato Regioni avrebbe dovuto armonizzare tutte le norme che disciplinano la formazione in tema di sicurezza, in particolare ridefinendo la durata, contenuti minimi e le modalità della verifica finale di apprendimento dei corsi di formazione e dei relativi aggiornamenti e le modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. C’è stata una prima bozza di proposta, fortemente contestata da tutte le parti sociali, Confcommercio compresa. Siamo ora in attesa di una nuova proposta che, vista l’attuale situazione politica, tarderà ancora qualche mese ad arrivare.
Sono poi introdotte le seguenti novità:
- Obbligo formativo per il datore di lavoro a prescindere dal fatto che rivesta o meno il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Obbligo di verifica dell’efficacia nel tempo della formazione
- Definizione del concetto di addestramento e esplicitazione del relativo obbligo di tracciamento anche attraverso un registro informatizzato
- Abrogazione della previsione che la formazione dei dirigenti e preposti si realizzata a cura del datore di lavoro.
- Previsione che la formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti debba essere adeguata e specifica e aggiornamento periodico in base ai propri compiti
- Obbligo di svolgere l’attività di formazione dei preposti esclusivamente in modalità in presenza, al fine di assicurarne l’adeguatezza e la specificità con obbligo di aggiornamento biennale e ogni volta che sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o in caso di insorgenza di nuovi rischi.
Organismi paritetici
Istituzione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del repertorio degli organismi paritetici entro 180 giorni dall’entrata in vigore della L. 215/2021. Inoltre si prevede l’obbligo per gli OPP di comunicare all’Ispettorato e all’INAIL i dati di:
- imprese che hanno aderito al sistema degli OPP e quelle che hanno svolto attività di formazione organizzata dagli stessi organismi
- dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali
- delle asseverazioni rilasciate relative all’adozione ed all’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
I dati così comunicati sono utilizzati ai fini dell’individuazione dei criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e per determinare i criteri di premialità degli oneri assicurativi.
Servizio Sicurezza sul Lavoro – Confcommercio Umbria
Tel. 075 518491 – 338 6142960
Condividi