Trasparenza prezzi dei carburanti, modifiche dal decreto di conversione | Confcommercio
Trasparenza prezzi carburante

Trasparenza prezzi dei carburanti, modifiche dal decreto di conversione

Un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy definirà la modalità delle comunicazioni e di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi di riferimento.
mercoledì 22 Marzo 2023 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 la legge di conversione del decreto n. 5/2023 che contiene disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

In sede di conversione il decreto-legge ha subìto modifiche rispetto al testo originario del provvedimento, che evidenziamo.

Con riguardo ai prezzi dei carburanti, viene stabilito che il Ministero delle imprese e del made in Italy – ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione di cui all’art. 51, comma 1, della Legge n. 99/20092:

  • provvede all’elaborazione dei dati
  • calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale
  • calcola la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale
  • ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi di riferimento sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 5/2023.

Per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, viene previsto l’obbligo di esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento come sopra definiti.

Al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicati, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente un’applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti.

LE SANZIONI PER CHI NON SI ADEGUA
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata.
La sanzione si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio.

E’ prevista la SOSPENSIONE dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni nel caso in cui la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni. 

L’accertamento della violazione delle disposizioni è effettuato dalla Guardia di finanza tenuto conto dei dati rilevati e pubblicati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, mentre all’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto.

Le sanzioni si applicano inoltre alle violazioni  delle disposizioni in merito agli obblighi su esposizione e pubblicizzazione dei prezzi presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti (art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 206/20054), nonché in caso di omessa comunicazione dei prezzi praticati per i carburanti commercializzati (art. 51, comma 1, della Legge n. 99/2009) e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

Info e contatti

Segreteria Figisc – Confcommercio Umbria
Stefano Ragnacci
Tel. 075.506711