Tracciabilità dei rifiuti, la rivoluzione del RENTRI | Confcommercio
Tracciabilità dei rifiuti, la rivoluzione del RENTRI

Tracciabilità dei rifiuti, la rivoluzione del RENTRI

Dal 13 febbraio 2025 i vecchi registri cartacei di carico e scarico rifiuti non avranno più validità. Diventerà infatti operativo il RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. La materia è complessa: sono stati quindi pianificati una serie di webinar formativi per le imprese. Partecipa anche tu!
mercoledì 5 Giugno 2024 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

A partire dal 13 febbraio 2025 sarà operativo il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – ovvero lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Siccome la materia è complessa, bisogna iniziare a prepararsi in vista di questo importante appuntamento. Se hai dubbi o curiosità, contatta comunque lo Sportello Rifiuti e Ambiente di Confcommercio Umbria!

L’Albo Nazionale gestori ambientali e Unioncamere hanno organizzato una serie di webinar dedicati alle imprese per consentire a tutti i soggetti interessati dall’entrata in vigore del RENTRI una adeguata formazione sul suo funzionamento a regime.

La partecipazione è gratuita. Questo è il calendario:

  • 27 giugno 2024 – ore 10.30 (il link per il collegamento sarà disponibile 30 minuti prima dell’inizio del webinar)
  • 3 luglio 2024 – ore 10.30 (il link per il collegamento sarà disponibile 30 minuti prima dell’inizio del webinar)
  • 8 luglio 2024 – ore 10.30 (il link per il collegamento sarà disponibile 30 minuti prima dell’inizio del webinar)

Tutto il materiale utilizzato durante i Webinar sarà disponibile sul portale RENTRI nella sezione supporto -> Eventi formativi.

 

OPERATIVITA’ DEL RENTRI

Le aziende più piccole passeranno prima ad un nuovo modello cartaceo scaricabile dal sito del Rentri e poi, solo al momento dell’iscrizione, al digitale.
Le aziende con più di 50 addetti invece passeranno subito al registro digitale ovvero opereranno direttamente dalla piattaforma RENTRI.

LE FASI DELL’OPERATIVITA’

Entro il 13 febbraio 2025

  • le imprese con oltre 50 addetti SI ISCRIVONO AL RENTRI ED OPERANO ATTRAVERSO UN REGISTRO DIGITALE DALLA PIATTAFORMA DEL SITO DEL RENTRI
  • tutte le altre aziende soggette alla normativa operano attraverso il nuovo modello cartaceo scaricabile dal sito del Rentri e vidimato in CCIAA.

 

Entro il 14 agosto 2025

  • le imprese con un numero di addetti che va dai 10 ai 50 SI ISCRIVONO AL RENTRI E OPERANO ATTRAVERSO UN REGISTRO DIGITALE DALLA PIATTAFORMA DEL SITO DEL RENTRI
  • tutte le altre aziende soggette alla normativa sotto i 10 addetti operano attraverso il nuovo modello cartaceo scaricabile dal sito del RENTRI e vidimato in CCIAA.

 

Entro il 13 febbraio 2026

  • le imprese con un numero di addetti inferiore a 10 SI ISCRIVONO AL RENTI E OPERANO ATTRAVERSO UN REGISTRO DIGITALE DALLA PIATTAFORMA DEL SITO DEL RENTRI

 

I COSTI

• diritto di segreteria fisso di 10 euro

Per il I° anno:

  • contributo di 100,00 euro per le imprese con oltre 50 addetti
  • contributo di 50,00 euro per le imprese dai 10 ai 50 addetti
  • contributo di 15,00 euro per le imprese sotto i 10 addetti

Anni successivi:

  • contributo di 60,00 euro per le imprese con oltre 50 addetti
  • contributo di 30,00 euro per le imprese dai 10 ai 50 addetti
  • contributo di 10,00 euro per le imprese sotto i 10 addetti.

 

 

CI SARANNO SANZIONI?

Il quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006 non va in pensione ma resta saldo e attivo. Saranno inoltre sanzionabili:

  • Mancata o irregolare iscrizione – La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal DM 04/04/2023 n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, comma 10, 11 e 12, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 € a 2.000,00 € per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 € a 3.000 € per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal DM 04/04/2023 n. 59
  • Mancata o incompleta trasmissione dei dati – La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.  Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59. Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

 

Info e contatti

Sportello Rifiuti e Ambiente Seac Confcommercio Umbria

Tel. 075.506711