Lavoro nero, le sanzioni diventano maxi | Confcommercio
Lavoro e sicurezza, controlli in corso nelle aziende

Lavoro nero, le sanzioni diventano maxi

Con il decreto coesione, recentemente convertito in legge, le sanzioni applicabili al lavoro irregolare sono aumentate di molto. Gli ultimi chiarimenti da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.
mercoledì 10 Luglio 2024 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il momento cruciale è quando ha inizio il rapporto di lavoro. Se in quel momento il datore di lavoro omette di effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, lo rende automaticamente irregolare e sommerso: a quel momento fa riferimento, dunque, la sanzione da applicare per il lavoro nero.

Le nuove sanzioni per lavoro nero:

  • da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro
  • da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di effettivo lavoro
  • da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

 

Queste sanzioni per lavoro nero sono ulteriormente aumentate del 20% in caso di impiego di:

  • lavoratori stranieri
  • minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni)
  • percettori del reddito di cittadinanza
  • lavoratori beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro.

Le maggiorazioni arrivano al 60% qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

 

Competenza territoriale

In riferimento alla competenza territoriale ad adottare l’ordinanza ingiunzione, si prevede che nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell’illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell’illecito), il personale ispettivo dovrà tramettere il rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 all’Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale, per la successiva adozione dell’ordinanza-ingiunzione.

Info e contatti

Area Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio Umbria
dott.ssa Martina Sacchetti – tel. 075 506711