Apparecchi elettronici, novità per commercio e gestione rifiuti | Confcommercio
Apparecchi elettronici, novità per commercio e gestione rifiuti

Apparecchi elettronici, novità per commercio e gestione rifiuti

Semplificati gli obblighi relativi al ritiro e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche, ovvero i RAEE. Cosa prevede la nuova legge.
giovedì 28 Novembre 2024 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

I RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono rifiuti che, se smaltiti in modo improprio, possono causare danni significativi all’ambiente. Per questo motivo, la loro gestione è regolata da normative specifiche.
Con l’introduzione della Legge 14 novembre 2024 n. 166, di conversione con modificazioni del D.L. 131/2024, molti aspetti legati alla gestione dei RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono stati “riscritti” all’insegna della semplificazione.

Rivolgiti allo Sportello Rifiuti e Ambiente di Confcommercio Umbria per informazioni più dettagliate e assistenza.

Le semplificazioni introdotte dalla nuova legge sui RAEE

La Legge 14 novembre 2024 n. 166 introduce importanti e significative semplificazioni negli adempimenti a carico degli operatori della distribuzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La principale novità derivante dalla semplificazione è l’abolizione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per gli operatori della distribuzione e per i soggetti terzi da questi incaricati della gestione dei RAEE. Tale vincolo viene sostituito nei fatti dall’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. Se quest’obbligo non viene rispettato, il retailer che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta non potrà avvalersi delle modalità semplificate. L’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE si applica anche ai centri di assistenza tecnica e agli installatori.

Una seconda semplificazione introdotta con la recente legge riguarda la comunicazione annuale al Centro di Coordinamento dei quantitativi di RAEE gestiti dalla distribuzione. In base alle nuove indicazioni, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati viene meno nel momento in cui un rivenditore iscritto al Centro di Coordinamento ricorre al servizio di ritiro gratuito dei rifiuti tecnologici direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso. Laddove invece il retailer non si avvalesse di questo servizio, il vincolo di comunicazione annuale dei dati rimane.

La semplificazione si estende anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE: la triplice copia dei moduli di trasporto conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e 2016 viene abolita e sostituita da un unico documento di trasporto, autoprodotto, che attesta il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Vengono invece confermate le caratteristiche fisiche dei depositi preliminari di raccolta dei RAEE già definite in precedenza e le modalità di consegna dei rifiuti tecnologici da questi depositi della distribuzione ai centri di raccolta comunali o all’impianto di trattamento autorizzato che in base alle nuove indicazioni sono ora definite per singolo raggruppamento.

Le nuove indicazioni ribadiscono, infine, l’obbligo per gli operatori della distribuzione di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con “modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet”. Il dovere di informazione del consumatore non è una novità, era infatti già presente nella norma RAEE con la precisa funzione di fornire all’end user indicazioni sui diritti di restituzione, ma anche sull’importanza, ai fini ambientali, che ha la raccolta differenziata dei rifiuti elettronici.

Info e contatti

Sportello Ambiente Confcommercio Umbria

dott.ssa Amanda Calisti – tel. 075 506711