Tracciabilità dei rifiuti, la rivoluzione del RENTRI | Confcommercio
Tracciabilità dei rifiuti, la rivoluzione del RENTRI

Tracciabilità dei rifiuti, la rivoluzione del RENTRI

I vecchi registri cartacei di carico e scarico dei rifiuti tra non molto non avranno più validità. Diventerà infatti operativo il RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. La materia è complicata, ma sei vuoi semplificarti la vita, rivolgiti all'Ufficio Rifiuti e Ambiente di Confcommercio Umbria!
giovedì 28 Novembre 2024 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

A partire dal 13 febbraio 2025 sarà operativo il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – ovvero lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
La materia è complessa e bisogna iniziare a prepararsi per tempo, in vista di questo importante appuntamento.

Se hai dubbi o vuoi un aiuto nell’adempimento, contatta subito lo Sportello Rifiuti e Ambiente di Confcommercio Umbria!  Oltre all’aggiornamento costante sulla normativa, lo Sportello Ambiente Confcommercio Seac affianca ed assiste le aziende in tutte le fasi dei nuovi obblighi normativi:

  • Acquisto e vidimazione dei nuovi registri cartacei Rentri e gestione degli stessi per chi non è ancora obbligato ad iscriversi al Rentri.
  • Iscrizione e tenuta registri digitali per chi è tenuto ad iscriversi subito al Rentri.

 

OPERATIVITA’ DEL RENTRI

Le aziende più piccole passeranno prima ad un nuovo modello cartaceo scaricabile dal sito del Rentri e vidimato in Camera di Commercio e poi, solo al momento dell’iscrizione, al digitale.
Le aziende con più di 50 addetti invece passeranno subito al registro digitale.

 

LE FASI DELL’OPERATIVITA’

Entro il 13 febbraio 2025:
• le imprese con oltre 50 addetti si iscrivono al RENTRI e operano attraverso un registro digitale dalla piattaforma del sito RENTRI
tutte le altre aziende soggette alla normativa operano attraverso il nuovo modello cartaceo scaricabile dal sito del RENTRI e vidimato in Camera di commercio

Entro il 14 agosto 2025:
• le imprese con un numero di addetti che va dai 10 ai 50 si iscrivono al RENTRI e operano attraverso un registro digitale dalla piattaforma del sito RENTRI
• tutte le altre aziende soggette alla normativa sotto i 10 addetti operano attraverso il nuovo modello cartaceo scaricabile dal sito del RENTRI e vidimato in Camera di commercio

Entro il 13 febbraio 2026:
• le imprese con un numero di addetti inferiore a 10 si iscrivono al RENTRI e operano attraverso un registro digitale dalla piattaforma del sito RENTRI.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA REGISTRI CARTACEI E/O DIGITALI RENTRI

  1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
  2. Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
    Ecco una lista indicativa, ma non esaustiva, dei settori interessati: Distributori carburante – Concessionari – Onoranze funebri – Hotel con spa e/o piscine – Centri sportivi – Meccanici – Carrozzerie – Imprese edili – Artigiani in generale (idraulici, imbianchii, falegnami…) – Farmacie – Aziende di vario genere con officina interna per manutenzione dei propri macchinari/veicoli – Imprese di pulizie – Lavanderie – Autolavaggi – Case di cura – Centri medici – Centri estetici. Un’eccezione riguarda coloro che esercitano attività di cui ai seguenti codici ATECO: 96.02.01: Servizi di Saloni di barbiere e parrucchiere; 96.02.02: Servizi di Istituti di Bellezza; 96.02.03: Servizi di manicure e pedicure; 96.09.02: Tatuaggio e piercing.
  3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.
  4. Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione. Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
  5. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
  6. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da: Lavorazioni industriali e artigianali – Attività di recupero e smaltimento di rifiuti – Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  7. Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari superiore a 8.000 euro. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l’azienda supera una certa soglia di fatturato, l’iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.

 

CONTRIBUTI DA VERSARE

Diritto di segreteria fisso di 10 euro ( solo per il primo anno )

Per il I° anno:

  • contributo di 100,00 euro per le imprese con oltre 50 addetti
  • contributo di 50,00 euro per le imprese dai 10 ai 50 addetti
  • contributo di 15,00 euro per le imprese sotto i 10 addetti

Anni successivi:

  • contributo di 60,00 euro per le imprese con oltre 50 addetti
  • contributo di 30,00 euro per le imprese dai 10 ai 50 addetti
  • contributo di 10,00 euro per le imprese sotto i 10 addetti.

 

SANZIONI

Sono previste sanzioni nel caso in cui non si ottemperi all’obbligo di tenuta dei Registro di Carico e Scarico oppure si effettuino in maniera incompleta le registrazioni.
Saranno inoltre sanzionabili:

  • Mancata o irregolare iscrizione – La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 € a 2.000,00 € per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 € a 3.000 € per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini.
  • Mancata o incompleta trasmissione dei dati – La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dalla normativa. Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
Info e contatti

Sportello Rifiuti e Ambiente Seac Confcommercio Umbria

Tel. 075.506711