Presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, i chiarimenti dei ministeri | Confcommercio

Presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, i chiarimenti dei ministeri

Anche su sollecitazione di Fipe-Confcommercio, la Federazione  dei Pubblici esercizi,  i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno emanato una nota congiunta di chiarimenti in relazione alle nuove norme sull’obbligo dei c.d. tappi antirabbocco per la presentazione degli oli d’oliva vergini nei pubblici esercizi.

domenica 21 Dicembre 2014 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Anche su sollecitazione di Fipe-Confcommercio, la Federazione  dei Pubblici esercizi,  i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali hanno emanato una nota congiunta di chiarimenti in relazione alle nuove norme sull’obbligo dei c.d. tappi antirabbocco per la presentazione degli oli d’oliva vergini nei pubblici esercizi.
La nota cerca di fornire “i necessari orientamenti per la corretta attuazione della citata disposizione…ed evitare agli operatori interessati difficoltà interpretative ed applicazioni non conformi alla norma”.
Chiarisce quindi che il c.d. tappo antirabbocco deve presentare essenzialmente due caratteristiche:
1. impedire un nuovo riempimento della confezione e comunque una modifica del contenuto della stessa;
2. risultare saldamente vincolato al collo della bottiglia o in generale al recipiente in modo tale da non essere possibile la sua asportazione con un mero intervento manuale ovvero senza mostrare, in caso di avvenuta effrazione, l’alterazione del dispositivo dosatore e/o degli elementi che lo rendono solidale al contenitore, ovvero segni evidenti della manomissione, facilmente rilevabili all’esame visivo del controllore o dell’utilizzatore.
Inoltre, i Ministeri chiariscono che l’eventuale utilizzo di confezioni “monodose” rispetta l’obbligo di legge, in quanto una volta aperte vengono o utilizzate integralmente oppure la confezione rimane comunque aperta o alterata.
In sostanza, a parte la conferma della possibilità di utilizzare le confezioni “monodose”, i Ministeri si limitano ad esplicitare meglio le caratteristiche che deve avere il tappo antirabbocco, senza dare però indicazioni su un’eventuale attestazione ministeriale di conformità dei dispositivi che si trovano oggi in commercio, seppur limitatamente.
Inoltre, rimane aperta la questione della possibilità di smaltimento delle scorte di olio già presenti nei magazzini dei locali.
Si ricorda che la sanzione prevista per coloro che non utilizzano i dispositivi antirabbocco va da 1.000 a 8.000 euro. Pertanto la Federazione, apprezzando l’interesse dimostrato dai Ministeri competenti, solleciterà gli stessi a fornire ulteriori indicazioni al fine di facilitare agli operatori del settore il corretto adempimento del nuovo obbligo di legge.

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