Umbria, dal 3 gennaio partono i saldi invernali
La Conferenza delle Regioni e Province autonome ha dato il via libera all'anticipo dei saldi al 3 gennaio (invece del 5). La Regione Umbria (insieme a Toscana, Lombardia, Abruzzo e Veneto) aveva già deciso autonomamente l'anticipo della data. Settore Moda Confcommercio: "Decisione opportuna, che va incontro alle aspettative di molti operatori in questo momento di difficoltà".
In Umbria tutto pronto per la partenza anticipata dei saldi al 3 gennaio (invece del 5). La scelta già assunta in modo autonomo dalla Regione Umbria (così come da Toscana, Lombardia, Abruzzo, Veneto) è stata successivamente adottata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.
“Una scelta opportuna”, secondo il Settore Moda Confcommercio della provincia di Perugia, l’anticipo della data dei saldi, anche in Umbria, dal 5 al 3 gennaio. L’avvio delle vendite di fine stagione cadrà in questo modo di sabato, invece che di lunedì, consentendo ad imprese e consumatori di sfruttare al meglio il fine settimana. Nelle scorse settimane l’ipotesi di anticipo dei saldi è stato oggetto di un sondaggio promosso da Federmoda-Confcommercio tra gli operatori, e anche nella nostra regione questa soluzione è stata ampiamente condivisa.
LE REGOLE
La comunicazione di inizio saldi da inoltrare al Comune non è più necessaria.
I cartelli devono indicare l’esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
Il cartellino deve contenere:
· il prezzo praticato prima della vendita di fine stagione
· il nuovo prezzo
· lo sconto praticato e il ribasso effettuato, espresso sia numericamente che in percentuale.
Si ricorda inoltre:
CAMBI: La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 130 e ss. Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
PROVA DEI CAPI: Non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
PAGAMENTI: Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
PRODOTTI IN VENDITA: I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Si ricorda inoltre che l’esposizione sulle vetrine dei cartelli con scritte come “saldi” può comportare l’assoggettamento dell’imposta sulla pubblicità. Infatti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993, art. 17 per usufruire dell’esenzione al pagamento dell’imposta di pubblicità i cartelli o locandine non devono superare la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
Condividi