Gli obblighi per chi utilizza un veicolo intestato ad altri, i chiarimenti della Motorizzazione | Confcommercio

Gli obblighi per chi utilizza un veicolo intestato ad altri, i chiarimenti della Motorizzazione

In vista dell'entrata in vigore - dal 3 novembre - dell'obbligo di intestazione temporanea dei veicoli, è lecito attendersi un'intensificazione dei controlli stradali. Poichè le sanzioni per mancata comunicazione alla Motorizzazione, nei casi d'obligo, è punita con una sanzione di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione, occorre sapere come comportarsi, anche alla luce degli ultimi chiarimenti dalla Motorizzazione. Continua a leggere.

giovedì 30 Ottobre 2014 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

La ratio della norma è l’esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, identificando il conducente non proprietario del veicolo e a che titolo lo utilizza.
L’obbligo della comunicazione scatta per i detentori abituali (che possono delegare i proprietari del veicolo a farla) di veicoli di proprietà sia di privati (sono esclusi i familiari conviventi) che di aziende.
La detenzione si configura solo in caso di veicolo concesso in comodato gratuito, ad uso esclusivo e personale, per più di 30 giorni a soggetti diversi dall’intestatario risultante dalla carta di circolazione, per rapporti sorti a partire dal 3 novembre 2014.
Come chiarito dalla circolare sono esclusi pertanto dalla comunicazione nel comparto dei veicoli aziendali:
1) i casi di “Fringe-benefit”
2) gli usi promiscui dei veicoli, quindi quelli impiegati da dipendenti, soci, collaboratori ed amministratori, per attività lavorative ed utilizzati anche nel tragitto casa-lavoro;
3) gli usi alternati del veicolo di servizio da parte di più soggetti, dipendenti, soci, collaboratori, amministratori, per l’espletamento quotidiano dell’attività lavorativa.
Qualora si venga fermati per un controllo stradale quindi la dichiarazione da rendere agli agenti per giustificare la non coincidenza dell’intestazione del veicolo con il soggetto che la sta utilizzando deve appartenere ad una delle esclusioni citate, in presenza delle quali la comunicazione non è dovuta.
Infine, nei casi in cui scattasse l’obbligo, per dimostrare che il rapporto è anteriore al 3/11/2014 e quindi non fare la comunicazione, secondo la Fondazione Studi consulenti del lavoro occorre cautelativamente acquisire una data certa antecedente il 3/11/2014.
Gli uffici Confcommercio – Seac sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.