Canone speciale Rai, le imprese che devono pagare | Confcommercio

Canone speciale Rai, le imprese che devono pagare

Continuano ad arrivare alle imprese lettere di richiesta di pagamento del canone speciale Rai. Vediamo dunque di chiarire quali sono le imprese tenute al pagamento di questo tributo e secondo quali modalità e quando invece la richieda è indebita.

lunedì 24 Marzo 2014 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Sono tante le imprese  a cui sono pervenute lettere di richiesta di pagamento del canone speciale Rai. Vediamo di fare chiarezza su chi è tenuto a pagare e secondo quali modalità.

Sono tenuti al pagamento di  questo tributo le imprese che detengano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive (apparecchi muniti di sintonizzatore per la ricezione del segnale – terrestre o satellitare – di radiodiffusione dell’antenna radiotelevisiva) in
esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare o
che li impieghino a scopo di lucro diretto o indiretto.

Il canone è strettamente personale (in caso di cessione dell’apparecchio e/o
dell’attività deve essere data disdetta) e vale solo per l’indirizzo per cui è stato
stipulato.

Restano esclusi dal pagamento del canone i personal computer, anche collegati in rete,
se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non
attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare.

Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se (e solo
se) include fin dall’origine gli elementi di un radioricevitore completo; sintonizzatore
radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i
servizi radiofonici.

Un apparecchio si intende invece “adattabile” a ricevere le radiodiffusioni se (e solo
se) include almeno un elemento sintonizzatore radio, ma è privo del decodificatore o
dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto
apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Ne consegue che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande
destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla
ricezione delle radioaudizioni e quindi non è tenuto al pagamento del Canone Speciale
RAI.

Gli importi del canone variano a seconda dell’attività svolta, della categoria del
servizio reso ed in certi casi dal numero di apparecchi utilizzati.

Tra gli esercizi che devono corrispondere il canone vi sono: alberghi, residence
turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi, pensioni e locande, affittacamere,
esercizi pubblici, navi e aerei in servizio pubblico, sportelli bancari, ospedali, cliniche
e case di cura, uffici, strutture ricettive, circoli associazioni, sedi di partiti politici,
istituti religiosi, studi professionali, botteghe, negozi e assimilati, mense aziendali,
scuole, istituti scolastici non esenti da canone.

Sono previsti canoni maggiorati per cinema, cinema-teatri ed assimilabili.
In definitiva se gli apparecchi detenuti dall’impresa appartengono alla tipologia
descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni (apparecchi muniti di
sintonizzatore) il canone speciale RAI sarà dovuto e del numero del relativo
abbonamento dovrà essere data evidenza nella dichiarazione dei redditi. In caso
diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione
l’inesistenza dell’obbligo.

Nel caso di utilizzo di apparecchi potenzialmente idonei a ricevere il
segnale radiotelevisivo (come detto muniti quindi del sintonizzatore) per scopi diversi,
quali promozioni di propri prodotti/servizi il canone speciale RAI sarà comunque
dovuto qualora il monitor sia dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo
della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso che ne
viene fatto.