Novità in materia Tasi e Tari
E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta il decreto che detta disposizioni urgenti in materia di finanza locali che contiene anche disposizioni in materia di Tasi e Tari.
E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto che detta disposizioni urgenti in materia di finanza locali che contiene anche disposizioni in materia di Tasi e Tari.
Le regole della maggiorazione Tasi (Tassa sui servizi indivisibili)
Il decreto contiene le regole per la rimodulazione delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI).
Il provvedimento, modificando l’art. 1 comma 667 della L. 147/2014, prevede che l’aliquota del tributo per il 2014, per ciascuna tipologia di immobili, possa essere aumentata complessivamente fino a un massimo dello 0,8 per mille.
Per l’anno in corso, pertanto, l’aliquota relativa all’abitazione principale potrà essere elevata (a discrezione del Comune) dal 2,5 per mille al 3,3 per mille. L’aliquota base del 10,6 per mille relativa agli altri immobili potrà invece essere innalzata fino all’11,4 per mille.
L’incremento potrà essere deliberato dai comuni a patto che il gettito aggiuntivo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all’abitazione principale “tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili”.
La novità è finalizzata a evitare che abitazioni con rendite modeste restino penalizzate dalla nuova tassazione, in considerazione della mancata riproposizione in ambito TASI delle detrazioni fisse previste dalla disciplina IMU.
Sul piano della riscossione, il decreto chiarisce che la TASI si potrà pagare solo con F24 o bollettino di conto corrente postale. Il Comune dovrà stabilire le scadenze di pagamento di TASI e TARI (eventualmente anche in modo differenziato), prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale, con la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno. Sempre in materia di riscossione, l’art. 1, comma 1, lett. c) prevede la cancellazione della norma introdotta dalla legge di stabilità che consentiva alle amministrazioni locali di estendere alla Tasi gli affidamenti in corso per l’Imu.
Per compensare il minor gettito ai Comuni derivante dalla differenza tra l’aliquota base della TASI sulla prima casa (2,5 per mille) rispetto all’aliquota IMU (4 per mille), il decreto prevede uno stanziamento aggiuntivo di 125 milioni al fondo di riequilibrio istituito con l’ultima legge di stabilità (che sale così a quota 625 milioni).
Il decreto modifica, inoltre, il presupposto impositivo della TASI, prevedendo espressamente l’esclusione del prelievo sui terreni agricoli.
Confermata l’esenzione sugli edifici di culto
Sul piano delle esenzioni, vengono confermate quelle sugli immobili esclusivamente destinati all’esercizio del culto e sui fabbricati di proprietà della Santa Sede nel Comune di Roma indicati nei Patti Lateranensi.
Al contempo, così come nella vecchia Ici e in ambito Imu, si prevede che gli immobili degli enti non commerciali scontino il tributo solamente sulla parte del bene in cui viene esercitata una attività commerciale. Restano infine esenti gli immobili posseduti dallo Stato, enti locali, servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ad attività istituzionali.
La Tari (Tassa rifiuti)
Viene risolto il contrasto relativo alla disciplina dei rifiuti assimilati agli urbani, Infatti, per i produttori che dimostrino di aver avviato al recupero tale tipologia di rifiuti il tributo non è dovuto.
Condividi