Fatture emesse e nuove regole di numerazione dal 1-1.2013
A seguito dell’adeguamento della normativa IVA nazionale alla Direttiva UE in materia di fatturazione, a decorrere dal 1/1/2013 le fatture emesse devono contenere il numero progressivo che la identifichi in modo univoco.
A seguito dell’adeguamento della normativa IVA nazionale alla Direttiva UE in materia di fatturazione, a decorrere dal 1/1/2013 le fatture emesse devono contenere il numero progressivo che la identifichi in modo univoco.
In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune interpretazioni del precetto normativo in esame.
Soluzione n. 1 Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l’ultima fattura
emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n.
460 e così via.
Ciò consentirebbe di poter “contare” da subito sulla univocità del documento
Soluzione n. 2: Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza
alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli
anni successivi.
Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito
ad una fattura anche prima del 2013. Tuttavia potrebbe essere accettata sulla
base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle
operazioni effettuate dall’1.1.2013
Soluzione n.3: Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun
anno, inserendo nel numero della fattura l’anno di emissione della stessa.
Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così
via. È possibile comunque invertire l’anno con il numero e pertanto avere la
fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via
In caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per
ogni serie di numerazione (individuate ad esempio da una specifica lettera dell’alfabeto)
La scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote
sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all’art. 23, comma 2, DPR n. 633/72
per ciascuna fattura deve essere riportato “il numero progressivo…”, sul registro delle fatture
emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento.
Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro
IVA degli acquisti ex art. 25, DPR n. 633/72.
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