cessione di prodotti agro-alimentari, cambia la fatturazione | Confcommercio

cessione di prodotti agro-alimentari, cambia la fatturazione

Tra le novità in vigore a partire dal 24 ottobre prossimo per la filiera agro-alimentare c'è anche l'obbligo di emettere fatture separate per i prodotti soggetti a diversi termini di riscossione

giovedì 18 Ottobre 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
NUOVE REGOLE PER CONTRATTI E PAGAMENTI

Il 24 ottobre 2012, salvo proroghe, entreranno in vigore le disposizioni dettate dall’art. 62 del D.L. 1/2012, che riordina
e disciplina le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare ed in particolare i contratti che hanno ad oggetto la
cessione di prodotti agricoli e alimentari. Si ricorda che l’apposito Decreto Ministeriale attuativo della disciplina in esame è in corso di emanazione ma riteniamo opportuno fornire un quadro complessivo delle norme in attesa del
definitivo provvedimento.

Queste norme disciplinano i contratti ed i pagamenti che avvengono nella filiera alimentare.

PRINCIPALI NOVITA’

1. TERMINI DI PAGAMENTO/MODALITA’ DI FATTURAZIONE
A partire dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, per effettuare il pagamento si dovrà provvedere entro:
– 30 giorni per le merci deteriorabili;
– 60 giorni per tutte le altre merci.
La norma definisce i «prodotti alimentari deteriorabili» come quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di
conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo
o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a
sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH
superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini sopra indicati, oltre a far scattare gli interessi di mora, viene altresì sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da €500 a € 500.000, in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
In merito alle modalità di fatturazione le novità prevedono che il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento diversi.

2. SOGGETTI INTERESSATI
Saranno assoggettati tutti gli operatori della filiera agroalimentare quali gli agricoltori, i produttori e le industrie di
trasformazione, le centrali d’acquisto, la grande distribuzione organizzata (GDO), i grossisti, gli intermediari, i
dettaglianti, i pubblici esercizi, ecc..
Tale disciplina, con riferimento alle categorie rappresentate nei Settori del Commercio – Turismo – Servizi, riguarderà:
a. tutti gli operatori del comparto alimentare (dettaglianti alimentari, pubblici esercizi, grossisti, mercati
ortofrutticoli, ambulanti, distributori automatici, panificatori, erboristi, etc.);
b. tutti gli altri operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentari (sementi,
animali, mangimi per animali, piante e fiori, tabacchi non lavorati etc.) a prescindere dalla posizione rivestita
nell’ambito della filiera di riferimento.

3. PRODOTTI
La norma prevede che sono da considerarsi prodotti agricoli soggetti alla nuove prescrizioni:
– Animali vivi
– Carni e frattaglie commestibili
– Pesci, crostacei e molluschi
– Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
– Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
– Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti
all’alimentazione umana
– Piante vive e prodotti della floricoltura
– Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
– Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
– Caffè, tè e spezie, escluso il matè
– Cereali
– Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
– Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
– Pectina
– Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
– Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
– Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti
preparati
– Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
– Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
– Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
– Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
– Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
– Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
– Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
– Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
– Melassi, anche decolorati
– Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla
vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
– Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
– Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
– Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
– Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole
– Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle)
– Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
– Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato
I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti
concentrati) per la fabbricazione di bevande
– Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
– Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
– Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
– Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
– Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli
sfilacciati)
– Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e
cascami (compresi gli sfilacciati)
Sono inoltre definiti prodotti alimentari «i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 ovvero
qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di
cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.Sono comprese le bevande, le gomme da
masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro
produzione, preparazione o trattamento.Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come
stabilito all’articolo 6 della direttiva 98/ 83/CEe fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.
A tal proposito, si evidenzia che alcuni prodotti pur non rientrando nella categoria dei prodotti alimentari rientrano comunque in quella, diversa, dei prodotti agricoli (ad es. i mangimi, gli animali vivi, le sementi, le piante vive e i prodotti della floricoltura, i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco, etc.) e sono comunque soggetti all’applicazione della disciplina in questione.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE
Rientrano nelle nuove disposizioni i contratti e le relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione di prodotti
agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. In particolare, per cessione dei
prodotti agricoli e alimentari deve intendersi il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il
pagamento di un prezzo.
Ne consegue che, nell’ambito delle operazioni di import-export, saranno soggetti alla disciplina in esame gli operatori
che importano prodotti dall’estero, se la merce viene consegnata in Italia, mentre rimangono escluse le esportazioni se
la consegna della merce avviene in uno Stato terzo.
Sono invece espressamente esclusi dal campo d’applicazione di tali disposizioni:
– i contratti conclusi con il consumatore finale;
– le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
– le cessioni effettuate dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse;
– le cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
– le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici.
Restano pertanto fuori dall’ambito d’applicazione della norma tutte le fattispecie di vendita al dettaglio al
consumatore finale, inteso come persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla
propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, nonchè la somministrazione di alimenti e
bevande.
La bozza di decreto attuativo chiarisce inoltre che l’operatore commerciale che acquista un prodotto agricolo o
alimentare e provvede contestualmente al pagamento (un ristoratore che acquista una partita di merce al mercato
ortofrutticolo o, più in generale, un operatore che si rifornisce presso altro operatore – ad es. Metro – con modalità cash
and carry, etc.) non è soggetto alla nuova disciplina in quanto, quando ricorrono tali circostanze, viene data piena
esecuzione agli obblighi tipici della compravendita (consegna della merce a fronte del pagamento del relativo prezzo) e
pertanto vengono evidentemente meno le ragioni di tutela del contraente debole che stanno a fondamento di tali
disposizioni.

5. REQUISITI DEL CONTRATTO
I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari dovranno essere stipulati obbligatoriamente
in forma scritta.
Nei medesimi, dovranno altresì essere espressamente indicati, a pena di nullità, che potrà anche essere rilevata d’ufficio
dal giudice (dunque non solo su istanza di parte. A tal proposito viene altresì riconosciuta la legittimazione attiva in
capo alle associazioni di categoria, di cui si dirà in seguito più approfonditamente), i seguenti elementi essenziali:
– la durata del contratto;
– le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
– il prezzo;
– le modalità di consegna e di pagamento.
In caso di violazione dell’obbligo di forma scritta è applicabile la sanzione da Euro 516 a 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Vengono ribaditi i principi generali di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle
prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
Si riporta di seguito l’elenco di condotte vietate:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose, nonchè condizioni extracontrattuali e retroattive
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni
commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali,
non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. In caso di condotta sleale è applicabile la sanzione da 516 a 3.000 euro, determinata facendo riferimento al benefico ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti.

7. POTERI DELL’ AGCM
Il compito di vigilare sull’applicazione delle disposizioni in esame e di irrogare le sanzioni viene attribuito all’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato che, a tal fine, può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza,
fermo restando il potere di accertamento degli Ufficiali e degli Agenti di Polizia Giudiziaria.