Cessione prodotti agricoli e alimentari, la nuova disciplina | Confcommercio

Cessione prodotti agricoli e alimentari, la nuova disciplina

Dal 24 ottobre cambia profondamente la disciplina dei contratti riguardanti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, che interessa tutti gli operatori del comparto alimentare (dettaglianti alimentari, pubblici esercizi, grossisti, mercati ortofrutticoli, ambulanti, distributori automatici, panificatori, erboristi etc.), ma anche coloro che trattano prodotti agricoli diversi da quelli alimentari.

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mercoledì 26 Settembre 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

In virtù dell’art. 62 del DL 1/2012, cambia profondamente la disciplina dei contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, in vigore a partire adal 24 ottbre.
Alla nuova normativa sono interessati tutti gli operatori del comparto alimentare (dettaglianti alimentari, pubblici esercizi, grossisti, mercati ortofrutticoli, ambulanti, distributori automatici, panificatori, erboristi etc.), ma anche coloro che trattano prodotti agricoli diversi da quelli alimentari (es. sementi, animali, mangimi per animali, piante e fiori, tabacchi non lavorati etc.), a prescindere dalla posizione rivestita nell’ambito della filiera di riferimento.
In particolare l’aspetto che interessa maggiormente le imprese, perchè il più problematico, è quello legato ai termini legali di pagamento ai fornitori, che il comma 3 dell’art. 62 fissa in:
– 30 giorni per le merci deteriorabili;
– 60 giorni per tutte le altre merci.
I suddetti termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Anche se è ancora al vaglio del Consiglio di Stato il regolamento che dovrà chiarire alcuni aspetti della normativa, forniamo comunque un prospetto che ne illustra e chiarisce tutti gli elementiNovità normative  fondamentali.

  NUOVA DISCIPLINA CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI