Alimenti di origine animale, chiarimenti sulla rintracciabilità | Confcommercio

Alimenti di origine animale, chiarimenti sulla rintracciabilità

La Direzione Generale per l’Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute il 3 luglio u.s. ha emesso una circolare in cui fornisce chiarimenti in merito alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale e degli alimenti congelati.

martedì 17 Luglio 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

La Direzione Generale per l’Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute (DGISAN  0023733) il 03 luglio u.s., ha emesso una circolare  in cui fornisce chiarimenti in merito rintracciabilità degli alimenti di origine animale e degli alimenti congelati.

Ciò a seguito dell’entrata in vigore, il 1 luglio u.s., del Regolamento UE 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal Regolamento (CE) n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale e del Regolamento UE 16/2012 relativo agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano.

La circolare ministeriale in oggetto, riguarda in via principale le attività di allevamento, importazione, confezionamento della filiera alimentare nei limiti delle rispettive competenze previste dai regolamenti comunitari ( Reg 178/2002 e Reg 852/2004) in materia di tracciabilità ed igiene, nonchè gli operatori della filiera alimentare che esercitano le attività di vendita al dettaglio o distribuzione(art 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002).

 Questi ultimi, nei limiti delle rispettive attività, sono tenuti:
· a ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare;
· a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità;
· a collaborare agli interventi loro sollecitati dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

Si ricorda che detti obblighi sono sanzionati ai sensi dell’articolo. 5.del D.lgs 190/2006 che prevede espressamente a carico del venditore al dettaglio:
· sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro per coloro che non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza;
· sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro per i suddetti operatori che non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.
In via preliminare occorre tuttavia precisare che il Regolamento di esecuzione (UE) N. 931/2011 prevede norme specifiche in materia di rintracciabilità per i soli alimenti di origine animale, al fine di garantire la corretta applicazione dell’art.18 del Regolamento 178/2002.

In particolare il paragrafo 4 del Reg. 178/2002 dispone che, per favorire la rintracciabilità del prodotto, gli operatori del settore alimentare (OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA): è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo – Reg 178/2002 art. 2 comma 3.) debbono adottare un sistema valido per l’identificazione e l’etichettatura dei prodotti in modo da garantire un’adeguata e funzionale rintracciabilità.

A tal fine il provvedimento comunitario 931/2011 ha reso obbligatoria l’indicazione di una pluralità di informazioni, quali ad esempio:
· descrizione dettagliata degli alimenti;
· volume e quantità degli alimenti;
· riferimento di identificazione del lotto o della partita;
· data di spedizione.
Posto che la normativa comunitaria non prevede alcun obbligo, a carico degli operatori, di conservare l’informazione relativamente allo stabilimento di produzione, qualora l’OSA ritenga che tale informazione possa essere utile per esperire in maniera rapida ed efficace la procedura di ritiro e di richiamo ovvero per evitare danni economici, questa andrà considerata quale elemento di “descrizione dettagliata”.

Nella nota ministeriale in esame si precisa che l’art. 3 paragrafo 1, lettera g ) del Regolamento 931/2011 presenta un errore di traduzione. Pertanto, in attesa che si pervenga alla correzione del testo, il provvedimento dovrà essere interpretato nel modo seguente: “un riferimento di identificazione del lotto e della partita a seconda del caso”.

Inoltre, il concetto di fornitore richiamato dalla normativa sulla rintracciabilità è risultato eccessivamente generico e soggetto a diverse interpretazioni; ciò in quanto la predetta definizione sarebbe riferibile tanto al proprietario quanto al detentore della merce, figure non sempre coincidenti tra di loro.

Per tale motivo il legislatore comunitario ha introdotto l’obbligo per gli OSA di acquisire/fornire le seguenti informazioni:
1. Acquisire per la merce in entrata:
a- Il nome ed l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che fisicamente ha spedito la merce;
b- il nome e l’indirizzo del proprietario della merce se diverso dallo speditore;
2. Fornire per la merce in uscita:
a- Il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che fisicamente riceverà la merce;
b- Il nome e l’indirizzo del proprietario della merce se diverso dal ricevente.

Il Ministero intende poi precisare che i requisiti di rintracciabilità richiamati nel Reg. 931/2011 rappresentano parte integrante degli obblighi richiamati all’art. 18 del Reg. 178/2002 e che, pertanto, la disciplina sanzionatoria richiamata del citato Dlgs 5 Aprile 2006 n. 190 risulta applicabile anche nel caso di inadempienza degli obblighi di cui al Reg. 931/2011.

La nota ministeriale in esame è, inoltre, intervenuta a chiarire alcuni aspetti del Reg.16/2012 recante requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano. A completamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004, il provvedimento comunitario aggiunge la sezione IV “concernente i requisiti applicabili agli alimenti di origine animale”.

Il Regolamento UE 16/2012, entrato in vigore il 1° luglio 2012 prevede che, prima dell’etichettatura o dell’ulteriore trasformazione, gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano debbano riportare la data di produzione e la data di congelamento (se diversa dalla data di produzione) ad uso di coloro a cui vengono forniti e, su richiesta, dell’autorità competente.

A tal proposito il regolamento precisa che in caso di discordanza tra le date di produzione e di congelamento delle materie prime utilizzate nella produzione di un alimento, dovrà essere data rilevanza alla data (di produzione o di congelamento) meno recente.

Al fine di evitare interpretazioni difformi si intende in seguito chiarire il concetto di “data di produzione”; tale definizione risulterà differenziata in virtù dell’alimento di origine animale che viene trattato.
Per data di produzione si intende:
– La data di macellazione per le carcasse, le mezzene ed i quarti di carcassa la data di uccisione per la selvaggina
– La data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici;
– La data di trasformazione, taglio, tritatura, preparazione a seconda dei casi per qualsiasi alimento di origine animale.

Occorre, infine, precisare che viene accordata ampia libertà, all’operatore del settore alimentare, di individuare la forma ritenuta più consona per veicolare tali informazioni al soggetto cui intende cedere l’alimento.

  Circolare Ministero della Salute