Applicabilità del Ccnl del Terziario per assunzione apprendisti | Confcommercio

Applicabilità del Ccnl del Terziario per assunzione apprendisti

Forniamo alcuni chiarimenti circa la corretta procedura di applicazione della disciplina contrattuale relativa alle assunzioni degli apprendisti.

giovedì 24 Maggio 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Forniamo alcuni chiarimenti circa la corretta procedura di applicazione della disciplina contrattuale relativa alle assunzioni degli apprendisti.
Si ricorda che per l’invio della richiesta di parere dei conformità all’Ente bilaterale devono essere inseriti gli standard formativi richiesti per il buon esito della procedura.

Ricapitolando, pertanto, in attuazione della normativa contrattuale relativa alle assunzioni degli apprendisti, la corretta procedura da seguire è:

  • inviare la richiesta di parere di conformità (art. 4 comma 1 dell’accordo di riordino dell’apprendistato del 24 marzo 2012) al quale viene allegato il piano formativo;
  • dopo il riconoscimento del parere di conformità da parte dell’ente bilaterale (o silenzio assenso come previsto all’art 47 Ccnl Terziario) il datore di lavoro potrà procedere all’assunzione;
  • entro 30 giorni dalla data di assunzione il datore di lavoro dovrà predisporre il piano formativo individuale (di cui all’art 3 comma 1 dell’Accordo sull’apprendistato del 24/3/2012, inviato in allegato alla com. n. 27/2012) che resterà in azienda tra datore di lavoro e apprendista e che non dovrà essere inviato all’ente bilaterale.

Con l’occasione si allega anche il testo dell’Accordo di riordino dell’apprendistato.

  ACCORDO APPRENDISTATO