Autocertificazioni, attenti a dichiarare il vero | Confcommercio

Autocertificazioni, attenti a dichiarare il vero

Il D.L. 9/2/2012 n. 5 – disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – contiene alcune novità riguardo alle autocertificazioni ed alle dichiarazioni sostitutive.

lunedì 16 Aprile 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il D.L. 9/2/2012 n. 5 – disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – contiene alcune novità riguardo alle autocertificazioni ed alle dichiarazioni sostitutive che influiscono sull’ottenimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nello specifico l’art. 16, 5° comma, del D.L. in esame ha modificato, a proposito delle prestazioni sociali agevolate, l’art. 38, 3° comma, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella legge 30/7/2010 n. 122, stabilendo, tra l’altro, che ferma restando la restituzione del vantaggio economico conseguito per effetto dell’indebito accesso alle prestazioni suddette, la sanzione da 500 a 5.000 euro è irrogata “nei confronti di coloro per i quali si accerti, sulla base dello scambio di informazioni tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate, una discordanza tra reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria, e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica qualora, in ragione di tale discordanza, il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate. In caso di discordanza rilevante, l’Inps comunica gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore dell’ISEE ricalcolato. L’Ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire, o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione”.
Per completetezza segnaliamo, poi, che l’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, Legge Finanziaria 2012, ha apportato modifiche al DPR 28/12/2000 n. 445, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, tra le quali necessita di essere segnalata quella relativa all’art. 40 del suddetto DPR, il quale è stato integrato con i seguenti due commi:
1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 allegati.
2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Ne consegue che ogni qualvolta i nostri uffici dovranno acquisire tali atti per produrli alla Pubblica Amministrazione a corredo di istanze, ricorsi ecc., dovranno accettare soltanto dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ex art. 46 e 47 succitati.