Annotazione utilizzatori auto alla Motorizzazione, chiarimenti in vista del 3 novembre
A pochi giorni dall'entrata in vigore, il 3 novembre, delle nuove regole per i comodati dei veicoli sono stati emanati ulteriori chiarimenti dalla Motorizzazione.
La ratio della norma è l’esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, identificando il conducente non proprietario del veicolo e a che titolo lo utilizza.
L’obbligo della comunicazione scatta per i detentori abituali (che possono delegare i proprietari del veicolo a farla) di veicoli di proprietà sia di privati (sono esclusi i familiari conviventi) che di aziende.
La detenzione si configura solo in caso di veicolo concesso in comodato gratuito, ad uso esclusivo e personale, per più di 30 giorni a soggetti diversi dall’intestatario risultante dalla carta di circolazione, per rapporti sorti a partire dal 3 novembre 2014.
Come chiarito dalla circolare di ieri sono esclusi pertanto dalla comunicazione, nel comparto dei veicoli aziendali:
1) i casi di “Fringe-benefit” perchè viene meno l’uso gratuito;
2) gli usi promiscui dei veicoli, quindi quelli impiegati da dipendenti, soci, collaboratori ed amministratori, per attività lavorative ed utilizzati anche nel tragitto casa-lavoro;
3) gli usi alternati del veicolo di servizio da parte di più soggetti, dipendenti, soci, collaboratori, amministratori, per l’espletamento quotidiano dell’attività lavorativa.
Qualora si venga fermati per un controllo stradale quindi la dichiarazione da rendere agli agenti per giustificare la non coincidenza dell’intestazione del veicolo con il soggetto che la sta utilizzando deve appartenere ad una delle esclusioni citate, in presenza delle quali la comunicazione non è dovuta.
Infine, nei casi in cui scattasse l’obbligo, per dimostrare che il rapporto è anteriore al 3/11/2014 e quindi non fare la comunicazione, occorre cautelativamente acquisire una data certa antecedente il 3/11/2014.
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