Assenze ingiustificate dal lavoro, indicazioni operative su dimissioni per fatti concludenti
L’assenza ingiustificata si verifica quando un dipendente non si presenta al lavoro senza fornire alcuna comunicazione preventiva o documentazione a supporto, come un certificato medico.
Cosa fare in caso di assenza ingiustificata del lavoratore?
Il datore di lavoro può scegliere due strade:
- Avviare l’iter di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, secondo le disposizioni del CCNL applicato.
- Avviare la nuova procedura delle dimissioni volontarie per fatti concludenti.
L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che le due procedure sono alternative fra loro. Inoltre, mentre il licenziamento porta al pagamento del ticket e all’accesso della NASpI, le dimissioni per fatti concludenti escludono tale costo ma le criticità sono molteplici.
Questa nuova tipologia di risoluzione pone finalmente fine alla pratica per cui i lavoratori, vuoi per disinteresse o per acquisire il diritto alla NASpI non effettuavano l’invio telematico delle dimissioni, lasciando sospeso il rapporto di lavoro e costringendo le aziende a licenziarli, con tanto di pagamento del ticket NASpI.
Vediamo i chiarimenti operativi forniti dall’Ispettorato del Lavoro.
Quanti giorni di assenza ingiustificata portano alla risoluzione volontaria del rapporto di lavoro?
Il termine legale è di 15 giorni. Nel caso in cui il CCNL applicato preveda, invece, un termine diverso lo stesso troverà senz’altro applicazione ove sia superiore a quello legale (di 15 giorni); viceversa, se sia previsto un termine inferiore deve farsi riferimento al termine legale.
Poiché, per esempio il CCNL del Terziario preveda che l’assenza deve protarsi per almeno 5 giorni, trattandosi di un termine inferiore a quello legale il datore di lavoro dovrà aspettare i 15 giorni prima di far valere la presunta volontà dismissiva.
Qual è la procedura da seguire?
1. Dal 16esimo giorno di assenza in poi il datore di lavoro potrà inviare una comunicazione via PEC all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (scarica il modulo per effettuare la comunicazione)
La sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro va individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro:
- Ispettorato del lavoro di Perugia: itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it
- Ispettorato del lavoro di Terni – Rieti: itl.terni-Rieti@pec.ispettorato.gov.it
2. L’Ispettorato è tenuto ad esaminare la documentazione e a verificare la veridicità della comunicazione entro 30 giorni, contattando il lavoratore o altre persone coinvolte.
3. Effettuare la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l’Impiego per “dimissioni volontarie”, tramite il modello Unilav (compilabile tramite il portale SIL – Sistema Informativo Lavoro di ARPAL Umbria)
N.B. Viene chiarito come la comunicazione all’ispettorato opera come dies a quo per il decorso del termine di cinque giorni previsto per inviare il modello Unilav.
Attenzione
L’ispettorato del Lavoro ha specificato che la comunicazione di dimissioni potrà inoltre essere resa inefficace se:
- il lavoratore dia effettivamente prova di non essere stato in grado di comunicare i motivi dell’assenza
- l’Ispettorato accerti la non veridicità della comunicazione di assenza fatta dal datore di lavoro
- se il lavoratore ha precedentemente presentato le dimissioni telematiche
In tal caso il datore di lavoro potrebbe essere ritenuto responsabile anche penalmente di falsità delle comunicazioni rese all’Ispettorato.
Che conseguenze ci sono?
Le dimissioni volontarie per fatti concludenti non permettono al lavoratore di accedere alla NASpI. L’Ispettorato del Lavoro però aveva precisato che se i motivi alla base dell’assenza sono fondati le dimissioni potranno essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa”, rispetto alle quali provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti come l’accesso all’indennità di disoccupazione.
Il datore di lavoro non è tenuto per il periodo di assenza ingiustificata al versamento della retribuzione e dei relativi contributivi e potrà trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso.
Altri chiarimenti
La circolare dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che la disciplina in esame non è applicabile nei casi di risoluzione consensuale o dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, o dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o negli ulteriori casi specifici come meglio delineati dall’art. 55 del D. Lgs. n. 151/2001.
Area Lavoro Confcommercio Umbria
dott.ssa Martina Sacchetti – tel. 075.506711
Condividi