Assicurazione rischi catastrofali, cosa bisogna sapere
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Assicurazione rischi catastrofali, c’è la proroga
L’obbligo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213), rinviando ad uno specifico decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la definizione di una serie di ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il suddetto decreto, che riporta il regolamento con le modalità attuative della assicurazione dei rischi catastrofali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.
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DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
31 MARZO 2025
Entro questa data le imprese iscritte nel Registro delle Imprese dovranno stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
IMPRESE OBBLIGATE ALLA COPERTURA
L’articolo 1 del Dm 18/25 definisce come assicurato l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, ad esclusione delle imprese agricole (articolo 2135 del Codice civile).
L’OBBLIGO SI APPLICA AI SEGUENTI BENI AZIENDALI:
- Immobili: fabbricati e terreni utilizzati per l’attività d’impresa;
- Impianti e macchinari: tutte le apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione;
- Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e dispositivi operativi.
ovvero le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
L’articolo 1 del Dm prevede che vadano assicurate le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate», inducendo a ritenere che destinatarie dell’obbligo non siano solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato). Ma se il titolo dell’impiego (per esempio, locazione) presuppone che il rischio di perimento del bene sia in carico al proprietario, l’impresa locataria del bene finirebbe per stipulare una copertura (e pagare un premio) nell’interesse del proprietario.
Si realizzerebbe così lo schema dell’assicurazione per conto altrui (articolo 1891 del Codice civile), anche se nulla vieta che il bene sia già assicurato dal proprietario prima di porlo nella disponibilità dell’impresa.
EVENTI COPERTI DALLA POLIZZA
Le polizze devono garantire la copertura per danni derivanti dai seguenti eventi:
- Terremoti: movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti;
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d’acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;
- Frane: movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.
EVENTI NON COPERTI
Le polizze non coprono danni derivanti da:
- Conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio;
- Contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche;
- Immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.
CALCOLO ED AGGIORNAMENTO DEI PREMI
Il premio è calcolato misura proporzionale al rischio ed in particolare in base a:
- Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- Misure preventive adottate dall’impresa.
Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.
Le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, il decreto prevede che l’adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse».
Alla prima scadenza annuale (o più in generale del periodo di copertura assicurativa anche superiore all’anno) un contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm. E, se la polizza non rispetta lo schema di legge, occorrerà stipulare appendici integrative.
SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
- Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.
- Oltre 30 milioni di euro: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.
MASSIMALI DI INDENNIZZO
- Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata.
- Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
- Oltre 30 milioni di euro: massimale definito liberamente tra le parti.
Per i terreni, la copertura è offerta “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato, senza considerare il valore totale del bene assicurato.
Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l’assicurazione coprirà i danni fino all’importo massimo stabilito, evitando l’applicazione della regola proporzionale.
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA
Le imprese che non ottemperano all’obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni.
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Area Normativa Confcommercio Umbria
Fabrizio Grilli
Tel. 075.506711
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