Bonus Pagamenti elettronici e Pos, il punto sulle agevolazioni per le imprese
Gli uffici Seac Confcommercio Umbria hanno effettuato una sintesi degli strumenti che possono agevolare le imprese nell’adozione di sistemi di pagamento tracciabili.
Credito d’imposta sulle commissioni POS
Il decreto Sostegni bis (73/2021) ha innalzato dal 30% al 100% il credito d’imposta sulle commissioni sostenute dalle imprese per transazioni effettuate nei confronti di consumatori finali con strumenti di pagamento tracciabili.
Le transazioni interessate al più ampio beneficio sono quelle effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2022.
L’incremento al 100% si applica nei soli casi in cui l’esercente adotti:
- strumenti di pagamento elettronico collegati agli apparecchi che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- sistemi di pagamento evoluto (ossia strumenti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi).
Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi dichiarati dall’impresa, relativi all’anno d’imposta precedente (2020 per il 2021 e 2021 per il 2022) siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Credito d’imposta per acquisto o noleggio di POS
Il decreto legge n. 99/2021 ha previsto l’introduzione di un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, come ad esempio Pos o strumenti software, eventualmente collegati agli apparecchi che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che operano nei confronti di consumatori finali, e che, nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico, compresi i pagamenti con carta di debito e di credito.
Il credito di imposta è parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo sostenuto dall’esercente oltre alle eventuali spese di convenzionamento o di collegamento per il funzionamento degli stessi.
Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per singolo esercente, nella misura del:
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200mila euro
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200mila e fino a 1 milione di euro
- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
Inoltre, agli esercenti che nel corso del 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per singolo soggetto pari a 320 euro, da calcolare nella misura del:
- 100% per gli esercenti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200mila euro
- 70% per coloro i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200mila e fino a 1 milione di euro
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
L’Agenzia delle Entrate ha definito anche i requisiti tecnici previsti per il collegamento degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico agli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati corrispettivi giornalieri.
I crediti d’imposta sono utilizzabili, successivamente al sostenimento della spesa, esclusivamente in compensazione con altre imposte e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
I bonus non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione Europea per gli aiuti de minimis.
Scontrino elettronico: come funziona, obblighi e sanzioni
Responsabile Fiscale Seac Confcommercio
dott.ssa Nicoletta Censi – tel. 075 506711
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