Canone speciale RAI, il 31 gennaio scade il termine per il rinnovo dell’abbonamento
Nei territori dei comuni del “cratere” degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni è sospeso fino al 31 dicembre 2020.
INFO: Area Normativa Confcommercio Umbria - tel. 075.506711 - m.martini@confcommercio.umbria.it
Tariffe 2020 http://www.canone.rai.it/speciali/IlCanoneSpeciali.aspx#due
Il Canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio; i soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che televisione sono tenuti pertanto a pagare solo il canone per la televisione, mentre i soggetti che hanno la radio, ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.
L’obbligo di corrispondere il Canone speciale RAI spetta a chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include fin dagli inizi gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici.
Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.
Il Ministero ha inoltre chiarito che, per determinare la sussistenza dell’obbligo di corrispondere il Canone RAI “un sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF). Essendo la presenza di un sintonizzatore adeguato il fattore discriminante per la classificazione degli apparati, la rispondenza di un apparato ad uno dei suddetti standard (nelle bande previste) può dunque essere usata come criterio oggettivo per l’identificazione del suo essere “atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni“.
In definitiva il canone non è dovuto se un apparecchio è privo di sintonizzatori operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione in quanto non è ritenuto né “atto”, né “adattabile” alla ricezione delle radioaudizioni.
L’esenzione al pagamento vale anche per i computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo in grado di operare altre forme di distribuzione del segnale audio/video come ad esempio le Web Radio, Web TV, la TV in streaming dati (via internet) ma comunque privi del sintonizzatore per il ricevimento del segnale digitale terrestre o satellitare.
LE SCADENZE
Il Canone speciale può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge: 31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali.
In mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato.
Tariffe 2020 http://www.canone.rai.it/speciali/IlCanoneSpeciali.aspx#due
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