Carni bovine, chiarimenti sull’etichettatura e tracciabilità.
Negli ultimi mesi il Corpo Forestale dello Stato sta svolgendo una serie di controlli sull’effettiva e regolare applicazione dei Regolamenti in campo di etichettatura obbligatoria e rintracciabilità delle carni bovine, di cui ricordiamo le disposizioni da osservare.
Negli ultime mesi il Corpo Forestale dello Stato sta svolgendo una serie di controlli sull’effettiva e regolare applicazione dei Regolamenti in campo di etichettatura obbligatoria e rintracciabilità delle carni bovine.
In particolare le attività ispettive si sono indirizzate verso le macellerie con l’intento di verificare i manuali di autocontrollo, i sistemi di rintracciabilità e l’etichettatura della carne bovina. Si riporta quindi di seguito un promemoria sull’etichettatura della carne bovina venduta al banco.
In particolare le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
A) INFORMAZIONI MINIME OBBLIGATORIE AL MOMENTO DELLA VENDITA (preincarto o tagli a banco assistito)che devono essere presenti al momento della vendita sono le seguenti: (REG.CE 1760/2000 TITOLO II Art. 13)
- Codice di rintracciabilità: lotto di riferimento o marca auricolare
- Nato in: stato membro o paese terzo di nascita
- Allevato o Ingrassato in: Stato membro o Paese terzo di allevamento o di ingrasso
- Macellato in: Stato membro o Paese terzo di macellazione e numero di riconoscimento del macello.
- Sezionato in: Stato membro o Paese terzo di nascita e numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento.
B) DENOMINAZIONE DI VENDITA: ETICHETTATURA CARNI BOVINE OTTENUTE DA ANIMALI DI ETA’ INFERIORE AI 12 MESI
Il Decreto 8 agosto 2008 ha disciplinato la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore ai 12 mesi. L’obbligo sussiste per le carni fresche, refrigerate e congelate vendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate.
Durante la vendita al dettaglio, oltre alle indicazioni riportate al punto A), le etichette e i cartellini di carni provenienti da bovini di età inferiore ai 12 mesi devono riportare:
- “VITELLO” o “CARNE DI VITELLO” – “Età alla macellazione sino ad 8 mesi” (devono essere riportate entrambe le dizioni)
- “VITELLONE” o “CARNE DI VITELLONE” – Età alla macellazione da 8 a 12 mesi (devono essere riportate entrambe le dizioni)
Queste informazioni vanno fornite in maniera chiara ed esplicita al consumatore mediante un apposito cartello posto accanto o in prossimità della merce esposta.
C) DENOMINAZIONE DI VENDITA: ETICHETTATURA CARNI BOVINE OTTENUTE DA ANIMALI DI ETA’ SUPERIORE AI 12 MESI:
Durante la vendita al dettaglio, oltre alle indicazioni riportate al punto A), le etichette e i cartellini di carni provenienti da bovini di età superiore ai 12 mesi devono riportare:
- “BOVINO ADULTO”
L’obbligo sussiste per le carni fresche, refrigerate e congelate vendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate.
D) SISTEMA DI REGISTRAZIONE: Deve essere adottato un sistema di registrazione tale da garantire la tracciabilità delle carni bovine presenti in negozio con un diretto collegamento tra l’identificazione delle carni e l’animale.
Questo sistema di registrazione, può essere effettuato o con registro di carico-scarico in allegato, oppure raccogliendo ed archiviando oltre al documento di trasporto il documento rilasciato dal mattatoio, nel quale vanno riportate sia la data di inizio sezionamento/ vendita dell’animale sia quella in cui l’animale risulta essere terminato.
Nel banco d’esposizione al fine di collegare i singoli tagli all’animale, si consiglia di utilizzare cartellini numerati/ plastificati ; il quale numero verrà apposto anche nel certificato del mattatoio che dovrà comunque essere esposto ben visibile al cliente.
E) ETICHETTATURA PER CARNI BOVINE PREINCARTATE (REG. CE 1760/2000 TITOLO II Art. 13)
1. Codice di rintracciabilità: lotto di riferimento o marca auricolare
2. Nato in: stato membro o paese terzo di nascita
3. Allevato o Ingrassato in: Stato membro o Paese terzo di allevamento o di ingrasso
4. Macellato in: Stato membro o Paese terzo di macellazione e numero di riconoscimento del macello.
5. Sezionato in: Stato membro o Paese terzo di nascita e numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento.
6. indicazione sulla denominazione di vendita (vedere punto B) o punto C) )
Si ricorda, inoltre, di riportare indicazioni riguardo la “ data di preincarto …………..“ così come previsto dal D. Lgs.109/92.
F) CARNI BOVINE MACINATE (REG. CE 1760/2000 TITOLO II Art. 14): (“carni ridotte in frammenti o macinate in tritacarne…..”).
1. Codice di rintracciabilità: lotto di riferimento o marca auricolare
2. Nato in: stato membro o paese terzo di nascita
3. Allevato o Ingrassato in: Stato membro o Paese terzo di allevamento o di ingrasso
4. Macellato in: Stato membro o Paese terzo di macellazione e numero di riconoscimento del macello.
5. “ preparato in………..”
Non possono essere apposte indicazioni aggiuntive a quelle obbligatorie, se non previa autorizzazione di un disciplinare approvato da Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Art. 16 Reg. CE 1760/2000).
Si ricorda infine che secondo il D.M. 27 febbraio 1996, n.209 allegato X; l’uso di additivi alimentari quali:
– E300,
– E301
– E 302
– E330
– E 331
– E332
– E333
(Dose minima Q.B.)
E’ consentito esclusivamente su preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata.
Condividi