Carni bovine, chiarimenti sull’etichettatura e tracciabilità. | Confcommercio

Carni bovine, chiarimenti sull’etichettatura e tracciabilità.

Negli ultimi mesi il Corpo Forestale dello Stato sta svolgendo una serie di controlli  sull’effettiva e regolare applicazione dei Regolamenti in campo di etichettatura obbligatoria e rintracciabilità delle carni bovine, di cui ricordiamo le disposizioni da osservare.

martedì 13 Marzo 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Negli ultime mesi il Corpo Forestale dello Stato sta svolgendo una serie di controlli  sull’effettiva e regolare applicazione dei Regolamenti in campo di etichettatura obbligatoria e rintracciabilità delle carni bovine.

In particolare le attività ispettive si sono indirizzate verso le macellerie con l’intento di verificare i manuali di autocontrollo, i sistemi di rintracciabilità e l’etichettatura della carne bovina. Si riporta quindi di seguito un promemoria sull’etichettatura della carne bovina venduta al banco.

In particolare le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

A) INFORMAZIONI MINIME OBBLIGATORIE AL MOMENTO DELLA VENDITA   (preincarto o tagli a banco assistito)che devono essere presenti al momento della vendita sono le seguenti: (REG.CE 1760/2000 TITOLO II Art. 13)

  • Codice di rintracciabilità: lotto di riferimento o marca auricolare
  • Nato in: stato membro o paese terzo di nascita
  • Allevato o Ingrassato in: Stato membro o Paese terzo di allevamento o di ingrasso
  • Macellato in: Stato membro o Paese terzo di macellazione e numero di riconoscimento del macello.
  • Sezionato in: Stato membro o Paese terzo di nascita e numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento.

B) DENOMINAZIONE DI VENDITA: ETICHETTATURA CARNI BOVINE OTTENUTE DA ANIMALI DI ETA’ INFERIORE AI 12 MESI

Il Decreto 8 agosto 2008 ha disciplinato la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore ai 12 mesi. L’obbligo sussiste per le carni fresche, refrigerate e congelate vendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate.

Durante la vendita al dettaglio, oltre alle indicazioni riportate al punto A), le etichette e i cartellini di carni provenienti da bovini di età inferiore ai 12 mesi devono riportare:

  • “VITELLO” o “CARNE DI VITELLO” – “Età alla macellazione sino ad 8 mesi” (devono essere riportate entrambe le dizioni)
  • “VITELLONE” o “CARNE DI VITELLONE” – Età alla macellazione da 8 a 12 mesi (devono essere riportate entrambe le dizioni)

Queste informazioni vanno fornite in maniera chiara ed esplicita al consumatore mediante un apposito cartello posto accanto o in prossimità della merce esposta.

 

C) DENOMINAZIONE DI VENDITA: ETICHETTATURA CARNI BOVINE OTTENUTE DA ANIMALI DI ETA’ SUPERIORE AI 12 MESI:

Durante la vendita al dettaglio, oltre alle indicazioni riportate al punto A), le etichette e i cartellini di carni provenienti da bovini di età superiore ai 12 mesi devono riportare:

  • “BOVINO ADULTO”

L’obbligo sussiste per le carni fresche, refrigerate e congelate vendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate.

 

D) SISTEMA DI REGISTRAZIONE: Deve essere adottato un sistema di registrazione  tale da garantire la tracciabilità delle carni bovine presenti in negozio con un diretto collegamento tra l’identificazione delle carni e l’animale.

Questo sistema di registrazione, può essere effettuato o con registro di carico-scarico in allegato, oppure raccogliendo ed archiviando oltre al documento di trasporto il documento rilasciato dal mattatoio, nel quale vanno riportate sia la data di inizio sezionamento/ vendita dell’animale  sia quella in cui l’animale risulta essere terminato.

Nel banco d’esposizione al fine di collegare i singoli tagli all’animale, si consiglia di utilizzare cartellini numerati/ plastificati ; il quale numero verrà apposto anche nel certificato del mattatoio  che dovrà comunque essere esposto ben visibile al cliente.

 

E) ETICHETTATURA PER CARNI BOVINE PREINCARTATE (REG. CE 1760/2000 TITOLO II Art. 13)

1. Codice di rintracciabilità: lotto di riferimento o marca auricolare

2. Nato in: stato membro o paese terzo di nascita

3. Allevato o Ingrassato in: Stato membro o Paese terzo di allevamento o di ingrasso

4. Macellato in: Stato membro o Paese terzo di macellazione e numero di riconoscimento del macello.

5. Sezionato in: Stato membro o Paese terzo di nascita e numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento.

6. indicazione sulla denominazione di vendita (vedere punto B) o punto C) )

Si ricorda, inoltre, di  riportare indicazioni riguardo la “ data di preincarto …………..“ così come previsto dal D. Lgs.109/92.

 

F) CARNI BOVINE MACINATE  (REG. CE 1760/2000 TITOLO II Art. 14): (“carni ridotte in frammenti o macinate in tritacarne…..”).

1. Codice di rintracciabilità: lotto di riferimento o marca auricolare

2. Nato in: stato membro o paese terzo di nascita

3. Allevato o Ingrassato in: Stato membro o Paese terzo di allevamento o di ingrasso

4. Macellato in: Stato membro o Paese terzo di macellazione e numero di riconoscimento del macello.

5. “ preparato in………..”

Non possono essere apposte indicazioni aggiuntive a quelle obbligatorie, se non previa autorizzazione di un disciplinare approvato da Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  (Art. 16 Reg. CE 1760/2000).

Si ricorda infine che secondo il D.M. 27 febbraio 1996, n.209  allegato X; l’uso di additivi alimentari quali:

–          E300,

–          E301

–          E 302

–          E330

–          E 331

–          E332

–          E333 

(Dose minima Q.B.)

E’ consentito esclusivamente su preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata.