Cessione prodotti agricoli e alimentari: novità in arrivo? | Confcommercio

Cessione prodotti agricoli e alimentari: novità in arrivo?

Si comunica che sono state apportate modifiche al decreto di attuazione dell’art. 62  rivisto dal Ministero a seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato.

venerdì 19 Ottobre 2012 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Si precisa che al momento non si ha alcuna certezza sul fatto che sia stato firmato dal Ministro Catania.   
Nonostante il loro carattere non ufficiale abbiamo ritenuto di diffondere il contenuto della nuova bozza che si allega.    

Non possiamo purtroppo segnalare al momento novità in merito alla richiesta di proroga dell’entrata in vigore dell’art. 62.         
Di seguito si evidenziano pertanto i punti principali ai fini dell’integrazione delle precedenti comunicazioni.

CAMPO D’APPLICAZIONE
Nella nuova bozza sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo in assenza di un testo) che venga specificato, al comma 1 dell’art. 1, che il decreto si applica ai contratti di cui all’art. 62, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana aggiungendo la frase “con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.
Nelle intenzioni del MIPAF ciò dovrebbe servire a rafforzare il concetto che la nuova regolamentazione non dovrebbe essere in danno delle piccole imprese avendo piuttosto riguardo ai rapporti tra grandi vs piccoli.
Ciò potrebbe anche essere vero, ma, purtroppo, il particolare riferimento non esclude anche il riferimento a tutti gli altri rapporti tra operatori di qualsiasi dimensione o forza commerciale.
Verrebbe inoltre inserito, in ossequio all’osservazione del CdS, un nuovo comma volto a specificare che le disposizioni del decreto costituiscono norme ad applicazione necessaria ai sensi del Reg (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Tali norme sono definite (cfr. art. 9 del Reg. citato) come quelle il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto.
Si ricorda, sul punto, che il CdS, al punto 7 del parere reso sulla bozza di regolamento, aveva invitato l’amministrazione procedente a valutare «l’opportunità di chiarire meglio l’esatto rapporto tra questa previsione e le regole generali in materia di diritto privato internazionale» (che definiscono la legge applicabile) in quanto la finalità dell’art. 62, sempre secondo il CDS, «induce a ritenere che le disposizioni in esame abbiano la caratteristica delle norme nazionali “ad applicazione necessaria”, prevalenti, in ogni caso, sul diritto straniero astrattamente applicabile al rapporto economico considerato».

DEFINIZIONI
All’art. 2, comma 1, lett. c), alla definizione di prodotti deteriorabili, dopo le parole: “durata complessiva del prodotto”, verrebbe aggiunto l’inciso: “stabilita dal produttore”.
Ciò dovrebbe servire, nelle intenzioni del ministero, a stabilire che chi decide della durabilità di un prodotto che rileva ai fini dei termini di pagamento, è la dichiarazione del produttore.
Ciò rileverebbe oltretutto anche relativamente alla determinazione della durabilità dei prodotti sfusi.
Verrebbe inoltre chiarito meglio che consumatore finale è unicamente la persona fisica.
Verrebbero inoltre introdotte, o ulteriormente precisate per maggiore chiarezza, le definizioni relative a:
 – interessi legali di mora;
 – tasso di riferimento;
 – saggio degli interessi; 
 – contratto quadro, accordo quadro o contratto di base;
 – accordi interprofessionali.

REQUISITI DEL CONTRATTO
Per quanto riguarda il requisito della “forma scritta” verrebbe precisato che gli elementi essenziali della forma scritta possono essere contenuti sia nei contratti o accordi quadro sia nei conseguenti documenti che da questi derivano (contratti di cessione dei prodotti, DDT o documenti di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali si commissiona la consegna dei prodotti) a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi.
I medesimi elementi essenziali dovrebbero poter essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.Ulteriore punto oggetto di precisazione riguarderebbe l’osservazione del CdS, circa il fatto che «l’affermata superfluità della sottoscrizione, senza ulteriori precisazioni, non appare conforme alla disciplina legislativa generale in materia di forma del contratto, così come ricostruita dalla univoca giurisprudenza» secondo cui la sottoscrizione del documento costituisce sempre il presupposto necessario per collegare la manifestazione di volontà della parte al suo autore.Verrebbe infatti affermato che la superfluità della sottoscrizione potrebbe affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto.Tale precisazione, se confermata, ridurre di molto le flessibilità introdotte perché porrebbe agli operatori il problema di come dimostrare in modo inequivoco la riferibilità di ordini o commissioni o documenti non sottoscritti ad un determinato soggetto.

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Tra le pratiche considerate sleali verrebbe infine introdotto il riferimento a prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.