Chiarimenti interpretativi in merito all’utilizzo di additivi nei preparati a base di carne
La Regione risponde alla richiesta interpretativa formulata da Confcommercio in merito all'utilizzo di additivi nei preparati a base di carne
In merito alla richiesta interpretativa formulata da Confcommercio dell’Umbria, al fine di addivenire alla certezza del diritto ed evitare così interpretazioni difformi sul territorio relative allo stesso aspetto, riportiamo di seguito il relativo parere espresso dalla Regione.
Utilizzo di E 300 in preparazioni di carne (hamburger): a norma del D.Lgs 209/96 e s.m.i., art 15, comma 1 e allegato X dello stesso, è consentito l’uso di E 300 – acido ascorbico esclusivamente nelle preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata. Per la definizione di preparazioni di carne si rimanda a quanto previsto dall’Allegato I del Reg. CE 853/2004 punto 1.15. “ preparazioni di carni: carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche”.
Nella stessa nota la Regione esprime un chiarimento anche in merito alla vendita di formaggi freschi a pasta filata. Fermo restando l’obbligo previsto dalla legge 252/1986 di vendita di formaggi freschi a pasta filata in imballaggi preconfezionati, viene confermata la possibilità di vendita di tale prodotto sotto forma di preparazioni gastronomiche, non preconfezionate, qualora siano posti in vendita con aggiunta di altri alimenti quali verdure, condimenti, etc.
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