Codice della crisi d’impresa, cosa cambia per Srl e cooperative
- Totale attivo di stato patrimoniale 2 milioni di Euro
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di Euro
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità.
La verifica va fatta con riferimento agli esercizi 2017 e 2018.
La norma prevede che le società già costituite al 16 marzo 2019 devono provvedere a nominare l’organo e a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, se necessario, alle nuove disposizioni entro 9 mesi, quindi entro il 16 dicembre prossimo.
La società può nominare alternativamente:
- un sindaco unico, se l’atto costitutivo non prevede espressamente la nomina del collegio sindacale, o in tal caso venga preventivamente adeguato con intervento notarile;
- un collegio sindacale, composto da 3 a 5 membri
- un revisore legale o una società di revisione.
Tuttavia sono sorte alcune questioni interpretative – del cui esito daremo conto non appena la situazione sarà più chiara – in merito al fatto che il termine di 9 mesi possa valere solo in caso di necessità di adeguamento dello statuto e non anche per le società già adeguate alla nuova disciplina, che invece dovrebbero provvedere già in sede di approvazione del bilancio 2018, o al più tardi nei successivi 30 giorni. La relazione di accompagnamento al decreto legislativo, dal canto suo, sembra fissare indistintamente per tutte le società il termine al 16 dicembre.
Posticipare l’adempimento al mese di dicembre sembra ancora più opportuno anche alla luce di alcuni emendamenti al decreto crescita, DL 34/2019, che sono in discussione in Parlamento, e che prevedono un innalzamento dei limiti appena citati, con l’obiettivo di escludere dall’obbligo i soggetti di ridotte dimensioni, sgravandole di ulteriori costi amministrativi. Il decreto dovrebbe concludere l’iter di conversione in legge entro il prossimo mese di giugno.
ll Codice della crisi d’impesa e dell’insolvenza disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
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