Commercianti – Contributi sul reddito eccedente il minimale
Comunichiamo i termini e le modalità di versamento dei contributi eccedenti il minimale dovuti all’Inps da artigiani e commercianti.
Comunichiamo i termini e le modalità di versamento dei contributi eccedenti il minimale dovuti all’Inps da artigiani e commercianti.
Termini
Com’è noto, entro il 18 giugno 2012 dovevano essere versati il saldo 2011 ed il primo acconto 2012 dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale. Il secondo acconto 2012 deve, invece, essere versato entro il 30 novembre 2012.
Il termine per il versamento del saldo 2011 e del primo acconto 2012 è stato differito e, quindi, il pagamento può essere effettuato, analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi, dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcun pagamento aggiuntivo.
Peraltro, è possibile effettuare tali versamenti anche dal 10 luglio al 20 agosto 2012, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.
Si ricorda che, per agevolare tale adempimento, l’INPS ha inviato agli interessati un prospetto di liquidazione nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti.
Reddito imponibile
Per il calcolo dei contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale (nel 2011 pari ad euro 14.552,00) deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di s.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dall’effettiva distribuzione degli stessi, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Rateizzazione
La rateizzazione può riguardare soltanto i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito del contribuente nel quadro “RR” in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello UNICO 2012.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, salvo differimenti (vedi al riguardo com. Fiscalità d’impresa n. 114 del 27.6.2012).
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2012.
Compensazione
Viene ricordato che l’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2012 può essere portato in compensazione nel modello F24.
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