Contratti a termine illegittimi, salta il limite al risarcimento
Fino ad oggi, nei casi in cui il Giudice riconosceva l’abuso del contratto a termine, oltre alla trasformazione del rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato, era prevista la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Risarcimento che (ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/2015) doveva essere disposto in una indennità omnicomprensiva variabile tra il minimo di 2,5 e 12 mensilità, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia di ricostituzione del rapporto. Inoltre, in presenza di disposizioni della contrattazione collettiva, l’indennizzo si riduceva del 50%.
Questa misura è stata ora considerata insufficiente, poco adeguata nell’effetto deterrente e quindi non in linea con la direttiva 1999/70 del Consiglio Europeo, e ha aperto ad una procedura di infrazione della Commissione Europea.
Il Governo ha quindi deciso di intervenire disponendo che l’indennizzo potrà essere illimitato qualora il lavoratore dimostri davanti al giudice di aver subito un maggior danno, senza inoltre alcuna possibilità di riduzione.
Si rimette quindi al Giudice il potere di determinare la misura dell’indennità.
Area Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio Umbria
dott.ssa Martina Sacchetti – tel. 075 506711
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