Contributi pubblici 2024, obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno
La norma europea sulla concorrenza impone a tutte le imprese di pubblicare i contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’inosservanza di questo adempimento è pesantemente sanzionata.
Se non hai un tuo sito, o preferisci non pubblicare questi dati sul tuo sito, puoi pubblicarli nel SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza.
Confcommercio Umbria svolge questo servizio gratuitamente per le imprese associate. Contatta l’ufficio Confcommercio sul tuo territorio!
COMPILA LA TABELLA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2024
COMPILA LA LETTERA DI INCARICO – OBBLIGO DI TRASPARENZA
CHI È TENUTO ALL’ADEMPIMENTO
Soggetti profit:
- Società di capitali (spa, srl, sapa) non tenute alla presentazione della nota integrativa del bilancio
- Società di persone (snc, sas)
- Ditte individuali esercenti attività di impresa
Soggetti no-profit:
- Associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
Non sono tenuti all’adempimento i liberi professionisti.
Con la legge 27 ottobre 2023, n. 160, sono stati modificati gli adempimenti ed i soggetti tenuti all’adempimento:
- Per le società di capitali tenute alla redazione della nota integrativa al bilancio: l’obbligo può essere assolto tramite la specifica indicazione dei contributi all’interno della nota integrativa entro il 30 giugno.
- Per le piccole e medie imprese: tramite la pubblicazione sul proprio sito internet o su quello dell’associazione di categoria di appartenenza entro il 30 giugno.
La legge 160/2023 ha specificato che non c’è obbligo di pubblicazione se gli aiuti di Stato sono già stati inseriti nel RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato), anche se un richiamo al fatto che vi sono aiuti all’interno del RNA sembra comunque vada effettuato.
QUANDO PUBBLICARE
L’obbligo di pubblicazione per l’anno 2024 scade il 30 giugno 2025, come previsto dalla Legge 124/2017.
DOVE PUBBLICARE
Sul sito internet del soggetto dichiarante. Per i soggetti che non dispongono di un sito internet o che preferiscono non pubblicare questi dati sul proprio sito, nel sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.
QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI
Sono soggetti a pubblicazione:
- Sovvenzioni
- Sussidi
- Contributi
- Vantaggi
effettivamente erogati nell’anno di riferimento e complessivamente superiori a 10.000 euro erogati da:
- Stato
- Enti locali
- Istituzioni universitarie
- Camere di commercio
- Enti pubblici non economici
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse ASL)
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzie fiscali.
COME VERIFICARE GLI AIUTI DI STATO RICEVUTI?
Per verificare la soglia dei 10.000 è opportuno collegarsi all’area trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti e inserire come chiave di ricerca il codice fiscale dell’impresa.
Agli eventuali contributi presenti sarà necessario sommare quanto ricevuto nell’anno e non soggetto alla pubblicazione.
LE SANZIONI
La sanzione amministrativa pecuniaria è pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
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