Coronavirus, il nuovo Dpcm: le misure in vigore fino al 31 luglio | Confcommercio

Coronavirus, il nuovo Dpcm: le misure in vigore fino al 31 luglio

E’ stato firmato ieri il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri che proroga fino al 31 luglio le misure già in vigore con il Dpcm dell'11 giugno scorso.
Rimane l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all'aperto: in quest’ultimo caso l’obbligo sussiste dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

INFO
: Area Normativa Confcommercio Umbria, dott.ssa Michela Martini, tel. 075.506711, m.martini@confcommercio.umbria.it
mercoledì 15 Luglio 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Per le attività economiche è confermato il rispetto delle misure di sicurezza previste nelle linee guida e negli specifici protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 Linee guida aggiornate relative alla riapertura delle attività economiche

 Linee guida relative al trasporto pubblico

Viene ribadito il divieto di assembramento che vale sia per i singoli cittadini che per locali e attività.
Confermato il divieto di svolgimento di sagre, fiere e congressi ed esercizio delle attività di discoteche.
Per quanto attiene la Regione dell’Umbria il divieto permane solo per le sagre tenuto conto che con Ordinanze regionali n. 33 e 34 è stato autorizzato l’esercizio delle attività di discoteche ed altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento, congressi e grandi eventi fieristici.

Sono inoltre confermate, e restano in vigore fino a tale data, anche le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9 luglio che dispongono la possibilità di spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:
• Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
• Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
• Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
• Andorra, Principato di Monaco
• Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito solo per:
• comprovate esigenze lavorative
• di assoluta urgenza
• motivi di salute
• comprovate ragioni di studio.

E’ consentito in ogni caso – senza dover specificare alcuna motivazione – l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

E’ fatto divieto di ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia; Bahrein; Bangladesh; Brasile; Bosnia Erzegovina; Cile; Kuwait; Macedonia del Nord; Moldova; Oman; Panama; Peru’; Repubblica Dominicana.