Covid-19, le ultime novità in materia di lavoro
Ammortizzatori sociali, sospensione dei licenziamenti, proroga dei contratti a termine, smart working: la conversione in legge del decreto Cura Italia ha prodotto alcune novità in materia di lavoro.
INFO: Confcommercio Umbria - Servizio Risorsa Lavoro, dott.ssa Martina Sacchetti, risorsalavoro@confcommercio.umbria.it
AMMORTIZZATORI SOCIALI – TOLTI GLI ACCORDI
Per la domanda di Cigo o Assegno ordinario del Fondo integrazione salariale sono stati abrogati gli adempimenti di natura sindacale, quale comunicazione ed eventuale accordo entro i tre giorni.
Sono dispensate dall’accordo sindacale anche le aziende in CIGD – a prescindere dall’organico occupato – che obbedendo ad un provvedimenti di urgenza emanati hanno chiuso la propria attività.
Sono state poi disciplinate due ipotesi aggiuntive di ammortizzatori sociali:
– per i soli datori di lavoro residenti nei comuni dell’ex zona rossa e per i dipendenti residenti in tale zone. Per questi soggetti è previsto un trattamento di integrazione salariale di altri 3 mesi
– viene disposta la possibilità per le Regioni della Lombardia, Emilia e Veneto di regolare una cassa in deroga ulteriore, di massimo 4 settimane, sempre destinata ai datori di lavoro sopra menzionati.
SOSPENSIONE LICENZIAMENTI – FINO AL 15 maggio
Il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in vigore fino al 15/05 non si applica qualora il personale interessato dal licenziamento sia impiegato nell’ambito di un appalto cessato e venga riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto medesimo.
DURANTE AMMORTIZZATORE SOCIALE PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE
Con una norma di interpretazione autentica – art. 19 bis- è consentita anche ai datori che hanno in atto un ammortizzatore sociale con causale COVID 19 di prorogare o rinnovare i contratti a termine, senza dover correre nel rischio che lo stesso venisse trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
Attenzione: Non è stata toccata la normativa prevista dal Decreto Dignità. Pertanto il limite delle proroghe rimane sempre di 4, la durata massima consentita resta di 24 mesi e soprattutto è invariata la necessità di apporre una causale giustificativa del termine superati i 12 mesi di contratto e in caso di rinnovo.
Si ricorda poi che comunque non è consentita l’assunzione, per la prima volta, di un lavoratore a tempo indeterminato o l’utilizzazione di un somministrato, pur in presenza del COVID-.19, per mansioni uguali a quelle dei lavoratori beneficiari dell’ammortizzatore.
SMART WORKING
Allargato il diritto ad usufruire del regime di lavoro in “smart working” a coloro che sono immunodepressi.
I familiari di questi lavoratori potranno invece solamente avere diritto alla priorità nell’accoglimento delle istanze.
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