Deposito temporaneo rifiuti, tornano in vigore le regole pre Covid | Confcommercio

Deposito temporaneo rifiuti, tornano in vigore le regole pre Covid

Torna alle condizioni ordinarie di legge - derogate nel periodo lockdown a causa dell'emergenza Covid - il deposito temporaneo di rifiuti: è perciò consentito fino a un massimo di 3 mesi oppure al raggiungimento di 30 mc di rifiuti di cui al massimo 10 mc di pericolosi, con durata complessiva che non può comunque superare 1 anno.

INFO: Sportello Ambiente Seac Confcommercio Umbria, Amanda Calisti, tel. 075 506711/5067146, 
a.calisti@confcommercio.umbria.it
lunedì 27 Luglio 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Nell’ambito delle misure per l’ambiente del Decreto n. 34 del 2020 (Cobvertito nella legge 77-17-2020, (Capo VII), l’articolo 228 bis abroga infatti le deroghe ai limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti dallo scorso 30 aprile.

Ricordiamo che secondo l’art. 183 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo può essere gestito, a scelta del produttore, unicamente secondo due modalità di gestione:
– Criterio Volumetrico
– Criterio Temporale

La scelta del criterio di gestione del deposito temporaneo, dato che non vi sono ulteriori specificazioni nella norma, è da intendersi esteso a tutti i rifiuti che vengono prodotti all’interno dell’unità locale.

In modo sintetico cerchiamo di riepilogare quali sono nello specifico i due criteri di gestione del deposito temporaneo.

Criterio volumetrico: i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga  complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Criterio temporale:  i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

La scelta del criterio da adottare spetta unicamente al Produttore e può lasciarne traccia all’interno delle proprie procedure di gestione dei rifiuti aziendali.

Ovviamente, per i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, il deposito temporaneo deve rispecchiare quanto riportato nel registro.

Il mancato rispetto delle condizioni normative (quindi non solo quelle relative ai criteri di gestione ma anche tutte le altre disposizioni previste dalle norme) espone il Produttore ad una sanzione per gestione non autorizzata di rifiuti secondo l’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

INFO: Sportello Ambiente Seac Confcommercio Umbria, Amanda Calisti,
tel. 075 506711-5067146, a.calisti@confcommercio.umbria.it