Direttiva 2008/98/CE Linee Guida Commissione UE sull’interpretazione delle disposizioni
Si ritiene utile informare che lo scorso 21 giugno la Commissione Europea ha emanato le “Linee Guidadirettiva 2008/98/CE...
Si ritiene utile informare che lo scorso 21 giugno la Commissione Europea ha emanato le “Linee Guida sull’interpretazione delle disposizioni chiave riportate nella Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti”. Il documento contiene interpretazioni non vincolanti, seppur autorevoli, per l’applicazione della Direttiva (recepita in ambito nazionale dal D.Lgs 205/2010).
Scopo del documento, nel quale sono riportati anche esempi pratici di applicazione, è quello di supportare le Autorità Nazionali e gli operatori economici nell’interpretazione e attuazione corretta della misure previste.
Nelle linee guida è, inoltre, sottolineato come il rispetto della legislazione ambientale europea rimanga a capo degli organi preposti da ciascuno Stato Membro e che pertanto l’interpretazione fornita potrebbe comunque presentare differenze da Stato a Stato, in relazione alla eterogeneità connessa alle strutture amministrative e alle condizioni locali. La Commissione ribadisce, pertanto, che anche gli esempi riportati possano essere affrontati in maniera differente, qualora le condizioni presenti nello Stato Membro lo richiedano. E’ quindi evidente come, nel seguire i suggerimenti riportati, si dovrà sempre tenere conto delle specifiche circostanze e delle specificità della gestione dei rifiuti di uno Stato o di una certa area.
Il documento, redatto sulla base della legislazione in vigore in materia di rifiuti e delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia europea, è strutturato nei seguenti capitoli:
1. Definizioni: vengono riportate e approfondite alcune delle definizioni riportate nella direttiva rifiuti:
o rifiuto;
o sottoprodotto da rifiuto;
o end-of-waste;
o prevenzione nella gestione e nella produzione dei rifiuti;
o diverse tipologie di raccolta dei rifiuti.
Tra le principali novità: una netta definizione dei confini tra “rifiuti”, “sottoprodotti” e “materie prime secondarie”, e nuove definizioni di “riciclaggio” e “recupero” stabilendo regole più semplici e più concrete per il riuso. Attraverso una ridefinizione del concetto di “Combustibile da Rifiuti” viene posto l’accento sulla necessità di produrre energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica. Viene sottolineata l’importanza dei target di recupero di alcuni materiali affinché diventi sempre più diffusa e stringente la raccolta differenziata, orientando stili di vita e meccanismi di produzione verso la cosiddetta “società del recupero”.
2. Esclusioni dal campo di applicazione: vengono individuati e definiti i materiali che non sono classificati come rifiuto dalla Direttiva rifiuti e ne vengono definite anche alcune metodologie di gestione:
o terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
o suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
o materie fecali, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola;
o sottoprodotti di origine animale;
o sedimenti provenienti da dragaggi.
3. Gerarchia dei rifiuti: il terzo capitolo è dedicato alla “gerarchia di gestione dei rifiuti”, definita nell’art. 4 della direttiva: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero energetico, smaltimento”. In particolare viene discusso come tale gerarchia operativa possa influire sul ciclo di vita dei rifiuti e a come la sua implementazione possa essere integrata nella gestione dei rifiuti stessi. Sempre nella stessa ottica, il Legislatore europeo cerca di rispondere alla necessità di stabilire una chiara e netta distinzione fra le operazioni di recupero e di smaltimento. Inoltre, il Legislatore europeo punta il dito sulla prevenzione quantitativa e qualitativa affermando la responsabilità del produttore – differenziandolo da commerciante e intermediario (definizioni anche queste inserite dalla nuova direttiva) – e riconfermando la gerarchia dei rifiuti se pur innovandola.
4. Raccolta Differenziata: sono affrontati nel dettaglio gli aspetti relativi all’implementazione e alla gestione di una efficace raccolta differenziata dei rifiuti, nonché individuate le varie categorie di raccolta differenziata e i soggetti che ne sono coinvolti.
5. Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi: l’ultimo capitolo del documento è dedicato a quanto stabilito dall’art. 18 della WFD relativamente alle misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali.
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