Divieto volantinaggio: illegittimità
Il Tar della Puglia sez. di Lecce con sentenza n. 1288/2014 ha stabilito l'illegittimità dell’ordinanza comunale che stabilisce il divieto di volantinaggio.
Il Tar della Puglia sez. di Lecce con sentenza n. 1288/2014 ha stabilito illegittimità dell’ordinanza comunale che stabilisce il divieto di volantinaggio.
Il Collegio richiama a fondamento della sua decisione l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui:” la distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici è un’attività essenzialmente libera e l’amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti” (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 17.4.2012, n. 641)”.
Pertanto l’ordinanza che prevede il divieto di volantinaggio si palesa illegittima e non è sufficiente per vietare tale attività sostenere che il materiale pubblicitario viene abbandonato in luoghi pubblici in quanto ciò è censurabile comportamento altrui.
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