Esonero contributivo autonomi, Confcommercio chiede più tempo per la domanda
Il 28 luglio è stato pubblicato sul sito del ministero del Lavoro il decreto interministeriale lavoro-finanze sull’esonero contributivo per gli autonomi – cosiddetto Anno bianco autonomi – contenente il termine del 31 luglio 2021 per presentare la domanda, per la quale l’Inps non ha ancora predisposto modelli e procedura telematica.
CONFCOMMERCIO SU ESONERO CONTRIBUTIVO. TROPPO RAVVICINATO IL TERMINE DEL 31 LUGLIO SERVE PIÙ TEMPO
Il decreto interministeriale pubblicato dopo oltre due mesi di attesa, che disciplina criteri e modalità per la fruizione dell’esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti, reca la data del 31 luglio come termine per la presentazione dell’istanza di riconoscimento del beneficio, a pena di decadenza dallo stesso.
E’ di tutta evidenza che tale termine non consentirebbe ai soggetti interessati di accedere ad un diritto riconosciuto loro dall’ultima legge di bilancio, tanto più alla luce del fatto che ad oggi l’INPS non ha ancora reso disponibile lo schema di domanda richiamato dal decreto in questione.
E’ quindi indispensabile prorogare la data per la presentazione delle istanze, al fine di rendere realmente fruibile una misura che milioni di soggetti attendono da mesi a fronte di una situazione di crisi ancora pienamente in atto.
I REQUISITI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO – ANNO BIANCO AUTONOMI
Sono destinatari dell’esonero i lavoratori di seguito specificati, iscritti alle gestioni previdenziali entro il 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021:
- lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, tra cui i commercianti, nonché i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, c.1, del D.P.R. n.917/1986. Sono ricompresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato;
- professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria (D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996);
- medici, infermieri, altri professionisti e operatori di cui alla L. n. 3/2018, in quiescenza, con incarichi di lavoro autonomo o di co.co.co. per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Requisiti d’accesso
Lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, alla Gestione separata e professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria, in possesso della regolarità contributiva (Durc ecc.).
Ai fini dell’accesso al beneficio, da richiedersi a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, tali soggetti devono risultare in possesso dei requisiti di seguito specificati:
- percezione, nel 2019, di un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro;
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento, rispetto a quelli dell’anno 2019.
In caso di avvio dell’attività nel corso del 2020, con obbligo di iscrizione alla Gestioni speciali dell’Ago, alla Gestione separata Inps o alle casse di previdenza obbligatoria, i requisiti sopra indicati non sono richiesti.
- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità; e cumulativamente
- non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale e rispondente alle stesse finalità del predetto assegno.
Ai fini della determinazione del reddito, è precisato che:
- per i professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria, il reddito deve essere individuato come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi relativi all’attività;
- per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago e alla Gestione separata Inps, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.
Somme soggette ad esonero
Sono soggetti all’esonero i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, nel limite massimo individuale annuo di 3.000 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile per ogni lavoratore autonomo o professionista; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Risultano esclusi dall’esonero i contributi integrativi e i premi e contributi Inail.
L’esonero è riconosciuto con riferimento alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti, con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021 per i lavoratori iscritti alla Gestioni speciali dell’Ago e alla Gestione separata, o in scadenza nel medesimo anno per gli iscritti alle casse di previdenza obbligatoria.
Responsabile Fiscale Seac Confcommercio
dott.ssa Nicoletta Censi – tel. 075 506711
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