Etichettatura prodotti di bigiotteria
A seguito dei controlli che la Guardia di Finanza sta effettuando sul territorio si ritiene opportuno ricordare la disciplina in materia di etichettatura dei prodotti di bigiotteria.
In applicazione dell’art. 6 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) i prodotti quali braccialetti, orecchini e orologi e altri articoli di bigiotteria destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale devono contenere visibili e leggibili – obbligatoriamente – le seguenti informazioni:
- denominazione legale o merceologica del prodotto;
- nome o ragione sociale o marchio e la sede del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
- materiali impiegati e metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- istruzioni, eventuali precauzioni e la destinazione d’uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
Tali informazioni devono figurare ai sensi dell’art. 7 del Codice sulle confezioni o etichette dei prodotti “nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore”. Le indicazioni relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto possono essere riportate anche su altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento ai prodotti.Si ricorda che l’indicazione del nome o del marchio non è equipollente all’indicazione della sede del produttore o dell’importatore pertanto sono notizie che vanno indicate entrambe.
Condividi