Fatture di importo inferiore a 300 euro, chiarimenti sull’annotazione cumulativa
Una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'annotazione cumulativa anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
L’art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, prevede la possibilità di annotare nei registri Iva un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo non sia superiore a 300 euro. Pertanto, i soggetti passivi Iva hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore al predetto limite, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
1. i numeri delle fatture cui si riferisce;
2. l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
3. l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.
Con la Risoluzione n. 80/E del 24 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile avvalersi di tale semplificazione anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro Iva, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.P.R. n. 695 del 1996.
Il documento cumulativo potrà, però, essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute (e nel medesimo documento riepilogate), siano state tutte saldate.
In tale ipotesi, come unica data associata al documento riepilogativo, potrà essere utilizzata quella dell’ultimo incasso e/o pagamento.
Di conseguenza, eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a 300 euro, dovranno essere annotate separatamente se non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo.
Infine, nel documento di prassi in esame viene precisato che le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.
Condividi