Fisco, proroga versamento acconti 2020 | Confcommercio

Fisco, proroga versamento acconti 2020

Il cosiddetto "Decreto Agosto" prevede la proroga del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP.
Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020).
Per poter beneficiare della proroga è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.
INFO: Responsabile Fiscale Seac Confcommercio - Nicoletta Censi - Tel. 075.506711 n.censi@confcommercio.umbria.it
giovedì 24 Settembre 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

Il DPCM 27.6.2020 ha disposto la proroga al 20.7.2020 (20.8 + 0,40%) del termine per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP (per i soggetti che non potevano beneficiare dell’esenzione prevista dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in scadenza il 30.6.2020, nonché del saldo IVA 2019 a favore dei soggetti ISA.

La proroga riguarda(va) i soggetti:

  • con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;
  • esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso (compresi i contribuenti minimi / forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA).

La proroga si estende(va) anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:

  • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di persone;
  • soci di associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.

Ora, a favore dei predetti soggetti, il cosiddetto “Decreto Agosto” prevede la proroga anche del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP. Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020).
Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33%
rispetto a quello del primo semestre 2019.