Fisco, tutte le proroghe previste dal decreto Cura Italia | Confcommercio

Fisco, tutte le proroghe previste dal decreto Cura Italia

Il quadro normativo introdotto con gli articoli 60-61-62-68 del decreto legge 17/3/2020 n. 18 riguardanti le proroghe dei versamenti e adempimenti fiscali e contributivi è molto articolato, pertanto, in questa prima fase, si fornirà un quadro generale dell'intervento, evidenziando le principali criticità, rinviando ai necessari e successivi chiarimenti che saranno emanati.
INFO
Responsabile Fiscale Seac Confcommercio - Nicoletta Censi - Tel. 075.506711- n.censi@confcommercio.umbria.it
Vedi anche: Novità fiscali del decreto Cura Italia diverse dalle proroghe
domenica 22 Marzo 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

1) SOSPENSIONE INCONDIZIONATA
Anzitutto è stata fatta una prima distinzione per i settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza, senza limiti di ricavi o compensi, ai quali è concessa una “sospensione incondizionata”.
Vi rientrano le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, categorie economiche già indicate nell’art. 8 del D.L. n. 9/2020. Ora il perimetro applicativo della disposizione è stato esteso alle seguenti attività:
a. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i. aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
j. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
k. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
l. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
m. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
n. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
o. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Sotto il profilo oggettivo e temporale:
a. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati sono sospesi dal 2 marzo e fino al 30 Aprile 2020;
b. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono sospesi dal 2 marzo e fino al 30 Aprile 2020;
c. I versamenti iva scadenti nel mese di marzo 2020.
Non è stata prevista alcuna sospensione per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo, andranno versate, ad esempio, le ritenute operate nel mese di febbraio, sui compensi corrisposti ad un professionista, entro la scadenza prorogata del 20 marzo 2020, di cui si dirà di seguito.
Per ciò che riguarda le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i contributi previdenziali, l’art. 8, comma 2 del citato decreto prevedeva che i versamenti sospesi avrebbero dovuto essere effettuati in un’unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro la data del 31 maggio 2020.
Tutte i versamenti sospesi potranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, ovvero fino ad un massimo di cinque rate mensili, scadenti alla fine di ogni mese. Se il contribuente scegliesse la massima rateazione possibile, l’ultima rata avrà scadenza il 30 settembre prossimo. La disposizione non prevede l’applicazione di somme aggiuntive a titoli di interessi neppure nell’ipotesi di rateizzazione.

2) SOSPENSIONE CONTRIBUENTI DI MINORI DIMENSIONI
Nell’ipotesi di contribuenti che non esercitino alcuna delle attività dei settori maggiormente colpiti, la possibilità di beneficiare della sospensione dei versamenti è limitata solo ai contribuenti di “minori dimensioni”, individuati dal decreto facendo riferimento all’ammontare dei ricavi conseguiti o i compensi percepiti nel periodo di imposte precedente, di regola il 2019. Si tratta dei contribuenti i cui ricavi o compensi 2019 non hanno superato il limite di due milioni di euro. La norma si applica esclusivamente ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
In particolare, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 Marzo e il 31 marzo 2020:
a. relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b. relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Anche in questo caso, non è stata prevista alcuna sospensione per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo , cosi, ad esempio, se il contribuente ha operato, nel mese di febbraio, ritenute sui compensi corrisposti ad un professionista, il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza prorogata del 20 marzo 2020, di cui si dirà di seguito, anziché entro il giorno 16.
Per la restituzione delle somme sospese i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non sono previsti rimborsi di quanto già versato.

3) PROROGA TECNICA PER TUTTI DELLA SCADENZA DEL 16 MARZO 2020
Secondo l’articolo 60 del decreto legge n. 18/2020 “ I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020″.
Pertanto, se sarà stato superato il limite di due milioni di euro di ricavi o compensi 2019, il contribuente potrà fruire esclusivamente di una proroga tecnica, cioè di quattro giorni in più rispetto alla scadenza originaria del 16 marzo 2020 oramai spirata, per tutti gli importi dovuti alla pubblica amministrazione. In tale ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati entro il nuovo termine del 20 marzo.
Entro il 20 marzo poi, dovranno essere versati tutti i tributi non richiamati dalle norme, quali ad esempio la Tassa Concessione Governativa per la bollatura libri sociali, dovuta dalle società di capitali cod. tributo 7085
La ratio della disposizione in questo caso è di concedere ai contribuenti e ai rispettivi assistenti, quattro giorni in più rispetto alla scadenza ordinaria, visto il notevole rallentamento dell’operatività delle attività amministrative e professionali.

4) ESONERO PROVVISIORIO DALLA RITENUTA D’ACCONTO
Per i piccoli professionisti con sede, o domicilio fiscale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (17 Marzo 2020) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto Irpef, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono di tale facoltà, devono rilasciare un’apposita dichiarazione (allegato) dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del Decreto e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

5) SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Il decreto in commento prevede la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. Ad una prima lettura della norma Il legislatore non ha previsto espressamente la sospensione degli avvisi bonari, su questo punto rinviamo ad eventuali successive interpretazioni favorevoli da parte delle autorità competenti. La sospensione dei termini riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e gli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, cioè entro il mese successivo a quello in cui termina il predetto periodo.
Viene prevista una rimessione in termini per i contribuenti che avrebbero dovuto versare, entro il 28 febbraio scorso, le rate relative alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rotttamazione-ter”. Viene spostato in avanti anche il termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» In tali ipotesi gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 31 maggio prossimo.

6) SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI
Il decreto prevede la sospensione degli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”. La norma si applica esclusivamente ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Ad esempio, rientrano nella sospensione le comunicazione delle operazioni transfrontaliere da effettuare entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre riferimento, cioè tenendo in considerazione la data di emissione per le fatture emesse e la data di registrazione per le fatture di acquisto. La comunicazione relativa al trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2020, avrebbe dovuto essere effettuata entro il successivo 30 aprile, e sarà considerata validamente presentata senza l’irrogazione delle relative sanzioni, il 30 giugno 2020.
La sospensione dei termini sembra risulti applicabile anche alla trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, vista la natura tributaria dell’adempimento Sul punto però, si registrano opinioni difformi, secondo cui l’adempimento non sarebbe prorogato in quanto la fattura è un documento avente prevalentemente natura commerciale. Sul punto rinviamo a successivi chiarimenti delle autorità competenti.
È necessario però prestare massima attenzione in quanto non tutti gli adempimenti fiscali, anche se diversi dai versamenti, sono sospesi. Infatti i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle Certificazioni Uniche 2020, già prorogati con precedente decreto, sono rimasti fissati al 31 marzo 2020. Invece, possono essere inviati all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, quindi entro il 31 ottobre 2020, i dati relativi alle certificazioni dei soggetti che non possono presentare la dichiarazione dei redditi precompilata, ad esempio quelle dei liberi professionisti titolari di partita iva.