Il decreto Liquidità è legge, le novità per le imprese | Confcommercio

Il decreto Liquidità è legge, le novità per le imprese

Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, noto come “Decreto liquidità” è stato convertito in legge (Legge 5 giugno 2020 n. 40) con alcune importanti modifiche in materia di misure urgenti per l’accesso al credito.
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martedì 9 Giugno 2020 | iconCONDIVIDI iconSTAMPA

In particolare, le disposizioni introducono alcune novità di rilievo per le microimprese, che rieploghiamo in sintesi.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art.11)

In sede di conversione si è stabilito che sono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (nel Decreto era previsto il termine ultimo del 30 aprile u.s.) relativi a titoli di credito emessi prima del 9 marzo 2020.

I protesti levati o le contestazioni equivalenti non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio ai fini della pubblicazione nel Registro Informatico dei protesti.

Fondo di solidarietà mutui “prima casa”(art.12)

E’ stato meglio specificato che la platea dei beneficiari del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” include anche gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori come definiti all’art. 2083 c.c. (piccoli commercianti, artigiani e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).

Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia (art. 13)

L’articolo prevede fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento ed una estensione degli interventi del Fondo di Garanzia per le Pmi.
In sede di conversione si è stabilito che:

  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione del debito a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 25% del debito (e non più solo il 10% minimo). Tale previsione si applica ai finanziamenti deliberati successivamente all’entrata in vigore della legge di convenzione;
  • la garanzia è concessa anche alle imprese che, alla data di richiesta della garanzia presentano esposizioni “deteriorate” (rate scadute o posizioni sconfinate) a 31 gennaio 2020. Sono sempre escluse le esposizioni classificate come “sofferenze”.

Finanziamenti fino a 30.000 euro con garanzia statale del 100% (art.13, co 1, lett m e m-bis e co 12 bis)

In sede di conversione è stato innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro l’importo massimo dei finanziamenti coperti al 100 per cento dal Fondo di Garanzia Pmi. La durata massima del finanziamento viene allungata a dieci anni rispetto ai sei anni precedentemente previsti, restano confermati i 24 mesi di preammortamento.

Quanto ai soggetti beneficiari, con la modifica sono ricompresi anche le associazioni professionali, le società di professionisti, nonché gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alle rispettive sezioni del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

E’ stato semplificato il calcolo del tasso di interesse massimo applicabile al finanziamento, che non potrà essere superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorati dello 0,20%.
Ai soggetti ai quali è stato concesso il finanziamento prima dell’entrata in vigore della Legge di conversione viene data la possibilità di richiedere l’adeguamento alle nuove condizioni introdotte, con riferimento all’importo ed alla durata.